Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27265 - pubb. 11/05/2022

Condanna e ripartizione tra i soccombenti

Tribunale Benevento, 03 Maggio 2022. Est. Moretti.


Spese del giudizio – Responsabilità dei soccombenti – Solidarietà o ripartizione per quote eguali



La condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunziata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero della convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria.

E’ rimessa alla valutazione del giudice la sussistenza dell’identità delle questioni o della comunanza degli interessi, non essendo richiesto che il rapporto sostanziale sia indivisibile o caratterizzato da solidarietà.

In assenza di statuizione nella sentenza, la ripartizione tra i soccombenti si fa per quote eguali. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv Ugo Campese



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