Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27188 - pubb. 22/03/2022
Edificazione del terzo proprietario su suolo ipotecato
Tribunale Bari, 22 Febbraio 2022. Est. Cutolo.
Espropriazione contro il terzo proprietario - Opposizione in sede di distribuzione - Cause di prelazione
In deroga all’art. 2811 c.c., nel caso in cui il terzo proprietario abbia costruito su terreno ipotecato, in tal modo apportandovi migliorie ai sensi dell’art. 2864 c.c., in applicazione dell’art. 2041 c.c. in ottica bilaterale, nel bilanciamento di interessi tra il creditore ipotecario e il terzo, deve essere determinata la misura della partecipazione di quest’ultimo alla distribuzione del ricavato della vendita con modalità idonee, da un lato, a evitare l’ingiustificato arricchimento del creditore ipotecario e il nocumento patrimoniale per il terzo (che ha apportato un obiettivo incremento di valore del bene) e, dall’altro, altresì a neutralizzare l’ingiustificata locupletazione del terzo medesimo (comunque consapevole di edificare su suolo ipotecato).
Pertanto, sulla scorta della ratio compensativa sottesa all’art. 2864 c.c., deve ritenersi che al terzo spetti esclusivamente la somma relativa al costo “vivo” di costruzione (da accertarsi in sede peritale, riconoscendo l’art. 512 c.p.c. al G.E. il potere di dirimere i contrasti sorti nella fase del riparto previo svolgimento di una indagine sommaria), non potendo farsi riferimento al “valore di mercato” dell’edificato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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