Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27108 - pubb. 08/04/2022

Decreto monitorio per saldo debitore del conto corrente e oneri probatori

Tribunale Lodi, 21 Marzo 2022. Est. Loi.


Decreto ingiuntivo per saldo debitore di c/c - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Veste di attore in senso sostanziale della banca opposta - Omessa produzione contratto ed estratto integrale di c/c da parte dell’opposta - Inottemperanza onere probatorio ex art. 2697 c.c. - Sussiste - Revoca decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto soggiace all’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c. per l’attore talché, laddove il decreto ingiuntivo abbia ad oggetto il saldo debitorio di conto corrente, è preciso ed inderogabile dovere della banca opposta, nel giudizio ex art. 645 c.p.c. promosso dal correntista-opponente, provare il credito azionato in via monitoria attraverso la produzione del contratto di conto corrente istitutivo del rapporto e dell’estratto integrale del conto (ovvero dell’intera sequenza degli estratti conto periodici rappresentativi delle operazioni a valere sul conto dalla sua apertura sino alla chiusura) pena, in difetto, la revoca del decreto ingiuntivo per mancanza dell’estremo normativo della prova scritta. (Dante Abbondanza) (Norma Gimondi) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Dante Abbondanza e Norma Gimondi del Foro di Bergamo



Il testo integrale


 


Testo Integrale