Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27058 - pubb. 31/03/2022

Questioni in tema di azione di ripetizione promossa dal correntista verso la banca

Tribunale Sondrio, 22 Marzo 2022. Est. Cargasacchi.


Procedimento civile – Legittimazione attiva – Questione di merito

Contratti bancari – Azione di ripetizione – Onere della prova – Incombe sul correntista attore

Contratti bancari – Ius variandi – Condizioni

Contratti bancari – Interessi – Verifica superamento soglie usura – Sommatoria interessi corrispettivi e moratori – Inammissibilità



Perché sussista la legittimazione attiva o passiva è necessario e sufficiente che un soggetto affermi la propria titolarità del lato attivo di un diritto (legittimazione attiva) e che ad un soggetto sia attribuita titolarità del lato passivo di un diritto (legittimazione passiva), senza che sull’esistenza di tali condizioni dell’azione venga ad influire la concreta titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, la quale viene a tradursi in una mera questione di merito che conduce conseguentemente non ad una pronuncia in rito sulla legittimazione, ma ad una pronuncia in merito sulla possibilità di accogliere la domanda.

E’ onere del correntista che agisce per la ripetizione di somme (nella specie, interessi) che asserisce essere state indebitamente versate alla banca l’onere di dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi di cui si lamenta l’illegittima applicazione avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

In presenza di un contratto bancario contenente clausola approvata specificamente dal cliente che riconosca alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali si considera validamente comunicata al cliente a norma dell’art. 118 T.U.B. ove inserita negli estratti conto trasmessi periodicamente al cliente che non ne abbia contestato la ricezione.

Ai fini della verifica del superamento della soglia usura in un contratto bancario gli interessi corrispettivi e quelli moratori vanno esaminati separatamente, non essendone ammessa la sommatoria, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti



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