Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27041 - pubb. 29/03/2022

La misura dell'esclusione del socio di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c. è soggetta alla prescrizione quinquennale

Appello Trento, 08 Febbraio 2022. Pres., est. Bazzo.


Società di persone - Esclusione del socio - Prescrizione



La normativa dettata per le società semplici dagli artt. 2286 e 2287 cod. civ. in punto di esclusione del socio per gravi inadempienze alla legge o al contratto sociale (applicabile a tutte le società di persone) attiene senz'altro a diritti disponibili e non a situazioni giuridiche soggettive per le quali detta causa di estinzione sia esclusa dalla legge.

La misura di espulsione deliberata dalla maggioranza dei soci a mente dell'art. 2287, primo comma, c. c. - non diversamente dall'ipotesi in cui i soci siano soltanto due e per l'effetto l'esclusione del socio inadempiente non può che essere "pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro" (art. 2287, terzo comma, c. c.) - non può sfuggire alla generale regola della prescrizione dei diritti, come per il diritto alla risoluzione contrattuale, nella specie venendo il rilievo la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., relativa ai diritti che derivano dai rapporti sociali, ossia "dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in  dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale" (così Cass. 25/9/2013 n. 21.903). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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