Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26975 - pubb. 11/01/2021

Oggetto del reclamo al riparto

Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 1970, n. 1133. Pres. Favara. Est. Giuliano.


Ripartizione dell’attivo - Reclamo contro il piano di riparto - Dichiarazione di inammissibilità sul presupposto di una determinata interpretazione del decreto d'approvazione dello stato passivo - Ricorso per Cassazione - Censure deducibili



Nell'ipotesi in cui il tribunale fallimentare - avendo interpretato il decreto di approvazione dello stato passivo nel senso che la causa di prelazione riconosciuta in favore di un creditore ipotecario avesse per oggetto soltanto l'immobile e non anche gli eventuali frutti - abbia dichiarato inammissibile, perché diretto ad ottenere una tardiva modificazione dello stato passivo, il reclamo proposto dallo stesso creditore contro il piano di riparto della somma ricavata dalla vendita dell'immobile ipotecato e di quelle ottenute a titolo di canoni locatizi, in base al quale gli sia stata attribuita solo una parte del prezzo, l'unica censura che, contro tale provvedimento, possa essere utilmente mossa in Sede di legittimità e quella relativa all'interpretazione, da parte del tribunale, del decreto di approvazione dello stato passivo, essendo evidente che, se la detta interpretazione dovesse rimanere ferma, il reclamo del creditore sarebbe sostanzialmente diretto ad ottenere il riconoscimento di una causa di prelazione in misura maggiore di quella ormai irrevocabilmente determinata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato