Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26924 - pubb. 11/01/2021

Creditore ipotecario ammesso sia nel fallimento del debitore ipotecario sia in quello del terzo datore di ipoteca

Cassazione civile, sez. I, 03 Dicembre 1979, n. 6282. Pres. La Farina. Est. Cantillo.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Progetto di ripartizione - Ammissione del creditore ipotecario al passivo di ciascuno dei due fallimenti per l'intero ammontare del credito



Nel caso in cui il creditore ipotecario - ammesso sia al fallimento del debitore ipotecario, sia a quello del terzo datore di ipoteca, per l'intero ammontare del credito maturato alla data delle rispettive sentenze dichiarative - sia stato collocato nel piano di riparto del fallimento del terzo datore come creditore ipotecario di una parte residua di capitale, in forza di una diversa imputazione delle somme ricevute nel fallimento del debitore principale, a totale pagamento del capitale, delle spese e degli interessi assistiti dalla prelazione ipotecaria, l'opposizione proposta in sede di riparto da un creditore chirografario del terzo datore di ipoteca per sostenere l'illegittimità dell'imputazione operata a norma dell'art 1194 cod civ non può ritenersi preclusa dalla definitività dello stato passivo, in quanto l'opponente non pone in discussione l'entità del credito e degli interessi o l'estensione della garanzia ipotecaria, come accertati in Sede di verifica, ma chiede appunto che sia garantita l'osservanza dello stato passivo in Sede di riparto, contestando unicamente i criteri di imputazione di somme successivamente pagate al creditore dal debitore principale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato