Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26898 - pubb. 11/01/2021

Il provvedimento del giudice fallimentare, in tema di ripartizione dell'attivo, è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro

Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 1988, n. 4284. Pres. Vela. Est. Maltese.


Provvedimento del giudice delegato al fallimento di ripartizione dell'attivo - Assoggettabilità all'imposta di registro - Condizioni



Il provvedimento del giudice fallimentare, in tema di ripartizione dell'attivo, è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, solo per la parte in cui eventualmente decida una contestazione sulla collocazione di crediti, e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori, mentre, per il resto, si sottrae a detta tassazione, perché configura mero atto di giurisdizione esecutiva, privo di effetti traslativi, e, in particolare, non equiparabile, ai fini della applicazione del citato art. 8, al decreto del giudice della esecuzione di aggiudicazione od assegnazione del bene pignorato. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato