Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26799 - pubb. 10/03/2022
ATP e limiti alla sua ammissibilità
Tribunale Verona, 18 Novembre 2021. Est. Burti.
Processo cautelare - Accertamento tecnico preventivo - Consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa - Funzione
Nei procedimenti cautelari ante causam non opera alcuna preclusione istruttoria a carico delle parti. Tali preclusioni, a maggior ragione, non valgono neppure nella consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa in cui, non solo non vi è alcuna urgenza di concludere il procedimento (urgenza che giustificherebbe, forse, l’individuazione di un limite temporale per la produzione di documenti nuovi nei procedimenti cautelari), ma in cui, anzi, un sistema di barriere temporali all’ingresso dei documenti sarebbe d’ostacolo alla completezza ed all’utilità del procedimento di accertamento tecnico ed alla percorribilità di una soluzione conciliativa: la verifica della fattibilità di una definizione conciliativa della vertenza presuppone una analisi esaustiva e trasparente di tutti i documenti e le informazioni rilevanti ai fini della corretta quantificazione del danno potenziale affermato dalla parte che accede al procedimento a prescindere dai documenti prodotti nel procedimento.
Funzione della consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa non è, di fatti, quella di individuare la parte che ha ragione e quella che ha torto eventualmente anche ricorrendo alle regole di riparto dell’onere della prova al fine di determinare la parte che, non riuscendo a dimostrare un fatto posto a suo carico, risulta soccombente; la funzione dell’istituto è, invece, quella di appianare le divergenze tra le parti circa la quantificazione di un diritto di credito e l’imputabilità di un danno, offrendo alle parti le valutazioni di un consulente tecnico imparziale quale elemento di discussione e di orientamento in vista della possibile conciliazione della vertenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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