Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26787 - pubb. 09/03/2022

Effetti della manipolazione del tasso Euribor rispetto al caso della fideiussione omnibus

Appello Milano, 20 Settembre 2021. Pres. Meroni. Est. Giani.


Illecito anti concorrenziale – Intesa illecita – Manipolazione del tasso euribor – Conseguenze



Gli effetti dell'intesa illecita tra alcuni istituti bancari, al fine di condizionare la determinazione dell'Euribor sul mercato dei prodotti finanziari derivati, anche ipotizzando che si siano riflessi in altri settori del credito che adottano l'Euribor quale parametro di riferimento allo scopo di determinare il tasso di interessi sui finanziamenti erogati, non comportano la nullità della clausola che fissa il tasso di interesse per relationem.

Infatti, in tale ipotesi, la pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di finanziamento, passibili dì nullità in quanto direttamente frutto di pratiche contrarie alla normativa antitrust, bensì sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso e lo strumento di tutela per il danneggiato, che alleghi e provi il pregiudizio per avere versato un sovraprezzo rispetto a quello che avrebbe versato in assenza di manipolazione del parametro incidente sulla determinazione del prezzo, è quello risarcitorio.

Un conto è l'intesa illecita, mediante la quale si determina l'inserimento nei contratti di clausole che sono direttamente il frutto di pratiche concorrenziali, come la fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema ABI, altro conto è la pratica illecita che incida sul prezzo del bene o servizio, modificando il libero gioco della concorrenza, così da determinare un incremento del prezzo del bene o servizio medesimo; nel primo caso, la rimozione degli effetti dell'illecito anticoncorrenziale si ottiene eliminando le clausole che sono state frutto dell'intesa restrittiva mediante comminatoria di invalidità parziale, nell'altro caso, si deve risarcire la parte contraente del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti.

In sostanza, l'intesa illecita va distinta dagli effetti prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura degli stessi; così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio sarà quello risarcitorio, in misura pari all' entità di tale incremento; se invece l'effetto prodotto dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale