Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26687 - pubb. 24/02/2022

Condizioni di ammissibilità del ricorso in ABF in pendenza del reclamo: la decisione del Collegio di Coordinamento

ABF Collegio di Coordinamento, 22 Giugno 2021, n. 15400. Pres. Lapertosa. Est. De Carolis.


Reclamo - Termine per la risposta dell’intermediario - Pendenza -  Ricorso all’ABF - Inammissibilità



La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l’inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del  predetto termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. L’inammissibilità può essere accertata e dichiarata d’ufficio. (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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