Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26675 - pubb. 22/02/2022

Se manca la pattuizione relativa al regime finanziario applicato, la clausola relativa al tasso di interesse in un contratto di finanziamento è indeterminata

Tribunale Vicenza, 03 Febbraio 2022. Est. Lamagna.


Indeterminatezza tasso ex art. 1346 c.c. – Mancata indicazione del regime di capitalizzazione – Nullità della clausola – Applicazione dell’art. 117, comma 7, t.u.b. – Applicazione del regime di capitalizzazione semplice ex art. 821, comma 3, c.c.



La previsione contrattuale relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.

Pertanto, mentre in regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare), anzi in tale circostanza il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione.

Ne consegue che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottata incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso
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L’indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam – ex artt. 1284, comma 3, c.c. e art. 117 t.u.b. – per la pattuizione degli interessi ultralegali.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per l’effetto del maccanismo di eterointegrazione previsto dal comma 7 dell’art. 117 t.u.b., la sostituzione del tasso ultralegale con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma, con rielaborazione del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice ex art. 821, comma 3, c.p.c. (Emanuela Marsan) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Emanuela Marsan



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