Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26608 - pubb. 10/02/2022
La cancellazione dei vincoli ipotecari nel sovraindebitamento
Tribunale Verona, 02 Febbraio 2022. Est. Pagliuca.
Sovraindebitamento – Cancellazione ipoteche – Limiti
Il potere di cancellazione dei gravami ex art. 13, comma 3, l. n. 3/12 spetta al giudice delegato solo nel caso in cui, in esecuzione del piano, si sia provveduto alla alienazione del bene su cui insiste il gravame (nella fattispecie l’ipoteca), peraltro con modalità competitive che abbiano garantito il miglior realizzo, anche nell’interesse del creditore garantito da ipoteca sul bene.
D'altra parte, tale principio (possibilità di cancellazione dei gravami da parte del giudice solo in caso di vendita del bene con modalità competitiva) è stato espressamente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 23139/20) in ambito concordatario e deve ritenersi di natura generale e, quindi, applicabile anche all’accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato (che proprio sullo schema del concordato preventivo risulta strutturato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
Testo Integrale