Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26495 - pubb. 21/01/2022
Il consumatore non ha il diritto di ottenere la sospensione dei finanziamenti bancari connessi alla pandemia
ABF Bologna, 23 Novembre 2021, n. 23845. Pres. Marinari. Est. Lamandini.
Finanziamenti – Moratoria Covid – Decreto Cura Italia – Soggetti destinatari della sospensione Cliente – Consumatore – Che svolge anche attività professionale – Che rimane estranea al mutuo
La disciplina della sospensione dei finanziamenti bancari connessi alla pandemia di cui all’art. 56 del D.L. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) è rivolta esclusivamente nei confronti dei clienti bancari che rivestono la qualifica di impresa, rispetto ai contratti di credito destinati a sostenere l’esercizio della relativa attività professionale. Di conseguenza, il mutuatario che sia anche un professionista, ma che abbia stipulato un contratto di prestito personale in qualità di consumatore (e quindi per scopi estranei alla propria attività professionale), non ha il diritto di ottenere la detta sospensione, non essendo in proposito sufficiente l’intermediazione compiuta da un’associazione di categoria a sostegno della domanda del mutuatario stesso. (Nel caso di specie, l’ABF ha così respinto il ricorso di un medico che chiedeva la sospensione ex art. 56 D.L. 18/2020 rispetto alle rate di un contratto di credito stipulato in qualità di consumatore, per scopi personali ed estranei all’attività professionale pur svolta dal cliente).
A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti
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