Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26462 - pubb. 20/11/2021
Non può ritenersi dovuto il pagamento delle penalità di mora in caso di sospensione della provvisoria esecutività della pronuncia di condanna
Tribunale Genova, 20 Ottobre 2021. Est. Tabacchi.
Esecuzione per obblighi di fare e di non fare - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Titolo esecutivo-giudiziale - Interpretazione del titolo - Opposizione all'esecuzione - Giudizio di merito
In conformità con la funzione non già risarcitoria o restitutoria, bensì coercitiva e sanzionatoria propria dell’istituto previsto dall'art. 614 bis c.p.c., la determinazione della somma di denaro dovuta per l’ipotesi del ritardo nell’esecuzione della prestazione oggetto della pronuncia di condanna giudiziale interviene in un momento che precede l’eventuale verificarsi dell’inadempimento e prescinde dalla prova e anche dalla stessa prospettazione dell’esistenza di un danno. Da tale natura coercitiva, volta ad ottenere l’adempimento della pronuncia del giudice, e sanzionatoria per il caso di inadempimento, discende una stretta correlazione tra l’istituto in questione e la pronuncia di condanna. Ne consegue che ove sia stata sospesa dal giudice la provvisoria esecutività della pronuncia di condanna che ha disposto le misure di coercizione indiretta, non può ritenersi dovuto il pagamento di dette penalità di mora per tutta la durata della sospensione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale