Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26330 - pubb. 22/12/2021
Fideiussione ABI: nullità della clausola di deroga dell’articolo 1957 C.C. e decadenza nei confronti dei garanti della debitrice principale
Tribunale Vicenza, 14 Dicembre 2021. .
Opposizione a Decreto Ingiuntivo di Pagamento – Eccezione dei garanti di nullità della clausola della fideiussione ABI di deroga dell’articolo 1957 C.C. – Giustifica il rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione
La clausola della fideiussione derogatoria dell’articolo 1957 c.c., per effetto della sua coincidenza con quella censurata dalla Banca d’Italia con provvedimento n.° 55/2005 (che non è l’unica), vale ad integrare un sufficiente indizio circa la volontà della banca di realizzare l’effetto distorsivo della concorrenza ed è inopponibile ai fideiussori.
Sussiste il fumus dell’opposizione spiegata dai garanti per effetto della nullità parziale della fideiussione azionata, se la prima iniziativa intrapresa nei confronti del debitore principale coincide con la data della domanda di insinuazione al passivo fallimentare a fronte di un debito scaduto in epoca anteriore alla dichiarazione di suo fallimento (con conseguente inapplicabilità dell’articolo 55, comma 2, L.F.). (Roberto Carfagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Prof. Roberto Carfagna
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