La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26295 - pubb. 15/12/2021
Il mancato rispetto del termine previsto dalla legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria non rende improcedibile la domanda di merito
Tribunale Lucca, 22 Novembre 2021. Est. Niro.
Termine previsto dall’art. 8, comma 3, legge 24/2017 - Conseguenze del mancato rispetto del termine - Procedibilità della domanda ex art. 702-bis c.p.c. - Effetti sostanziali e processuali della domanda
Il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 8, comma 3, legge 24/2017 (c.d. Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria) non rende improcedibile la domanda di merito proposta ex art. 702-bis c.p.c. né rende inutilizzabile la CTU espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ma determina esclusivamente la conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda (quali ad es. l’effetto interruttivo della prescrizione) si producono ex novo solo con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e non già con il precedente ricorso ex art. 696-bis c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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