Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26284 - pubb. 14/12/2021
Responsabilità aggravata processuale e abuso del processo
Tribunale Ancona, 02 Dicembre 2021. Est. Monterotti.
Processo civile - Responsabilità processuale aggravata - Condanna al pagamento di somma equitativamente determinata - Abuso del processo - Presupposti e applicabilità
La condanna per lite temeraria prevista dall’art. 96, 3° co., c.p.c. ha anche una funzione sanzionatoria in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell’abuso del processo, sia all’evoluzione della fattispecie dei “danni punitivi” che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento.
Essa è applicabile d’ufficio e configura una sanzione di carattere pubblicistico autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1° e 2°, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente, e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi”.
Nel caso in esame deve essere stigmatizzata la condotta della difesa degli attori che ha reiterato in più processi le medesime domande contro gli stessi convenuti, che hanno dovuto costituirsi in ciascuno dei procedimenti e che, nel corso del processo, ha depositato scritti difensivi che non hanno tenuto in alcun conto le eccezioni sollevate dalle controparti e i rilievi evidenziati dal giudice già in sede cautelare; ciononostante gli attori hanno pedissequamente riproposto le medesime allegazioni contenute nell’atto di citazione.
In tale contesto va sanzionato l’abuso dello strumento giudiziario al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione e consentire l’accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, posto che, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo – rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere – è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti. (Nicola Vascellari) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Nicola Vascellari, senior partner Studio Legale Vascellari di Vittorio Veneto (TV)
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