Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26248 - pubb. 02/12/2021

Prova della legittimazione del cessionario di crediti individuabili 'in blocco'

Tribunale Treviso, 22 Novembre 2021. .


Cessione di crediti in blocco – Contestazione titolarità del credito in capo al cessionario – Inidoneità dell’avviso di cessione, pubblicato in G.U., ex art. 58, T.U.B., – Valenza indiziaria della dichiarazione del cedente, inammissibile per l’art. 2721, c.c.



Il riferimento, nell’avviso di cessione ex art. 58, T.U.B., alla totalità dei crediti, va intesa come descrittiva dell’insieme dei crediti (per capitale, spese, interessi, etc.) nascenti dal medesimo contratto, non già nel senso che la cessione abbia ad oggetto i crediti derivanti da tutti i contratti di finanziamento e conto corrente, stipulati dalla banca cedente.

La produzione della dichiarazione della banca cedente - posto che tale scrittura va ricondotta alle dichiarazioni di scienza provenienti dai terzi che, oltre a non avere valore confessorio, provano tutt’al più solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, ma sono liberamente valutabili dal giudice, con riferimento al contenuto intrinseco - ha solo valenza indiziaria, che potrebbe, unitamente ad altri elementi (come ad esempio il possesso del titolo esecutivo), fondare un ragionamento presuntivo, nella fattispecie non consentito quale prova, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2721, c.c. (in relazione al presumibile valore del contratto, e della qualità delle parti, tra le quali una banca). (Emanuele Gentile) (riproduzione riservata)


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