Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26128 - pubb. 05/11/2021
Imprenditore individuale cessato e soggetto societario utilizzato quale schermo per la prosecuzione dell’attività: è applicabile l’art. 10 l.f.?
Tribunale Avellino, 05 Ottobre 2021. Pres. Iandiorio. Est. Russolillo.
Fallimento – Prosecuzione dell’attività tramite costituzione di una nuova società – Riferibilità al medesimo soggetto imprenditoriale e non a terzi
La prosecuzione dell’attività di impresa tramite costituzione di una nuova società può rappresentare circostanza idonea al superamento della presunzione di cui all’art. 10 l.f., ma è richiesta a tal fine la dimostrazione che l’imprenditore abbia continuato “in proprio” l'attività commerciale, compiendo operazioni “intrinsecamente identiche a quelle proprie dell’attività imprenditoriale” precedente.
L’art. 10 co. 2 l.f. presuppone infatti che le attività economiche compiute post cancellazione siano riferibili al medesimo soggetto imprenditoriale e non a terzi, dovendo dunque distinguersi il caso dell’imprenditore che abbia continuato a svolgere la precedente attività da quello di colui che abbia costituito, pur non figurando formalmente fra i soci, una nuova organizzazione collettiva (società di fatto) operante nel medesimo settore, pur quando abbia in essa conferito fattori della produzione e l’avviamento dell’impresa cessata.
Ne consegue che nel caso dell’art. 10 co. 2 l.f. occorre la dimostrazione dell’assenza di ogni reale dicotomia fra le figure coinvolte in apparente successione nello svolgimento dell’impresa, l’imprenditore individuale cessato e il soggetto societario utilizzato quale schermo per la prosecuzione dell’attività e solo formalmente intestatario della stessa, dovendo, in definitiva, provarsi la sostanziale continuità dell’attività imprenditoriale tanto sotto il profilo oggettivo quanto soggettivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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