Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26110 - pubb. 29/10/2021

Sovraindebitamento: Liquidazione del patrimonio, requisiti, presupposto oggettivo, meritevolezza e atti di frode

Tribunale Lagonegro, 04 Ottobre 2021. Est. Santa Trotta.


Procedimento per la liquidazione del patrimonio – Reiterazione dell’istanza di accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento – Ammissibilità

Procedimento per la liquidazione del patrimonio – Socio illimitatamente responsabile – Sussiste

Procedimento per la liquidazione del patrimonio – Meritevolezza e apertura della liquidazione – Non applicabilità

Procedimento per liquidazione del patrimonio – Valutazione degli atti in frode e apertura della liquidazione – Non sussiste

Procedimento per liquidazione del patrimonio – Valutazione di congruità della quota di reddito da destinare alle spese familiari



Il requisito di ammissibilità è da intendersi nel senso di “aver avuto accesso” alle procedure, piuttosto che aver semplicemente presentato ricorso per accedere alle procedure medesime senza averne ottenuto l’accesso (cfr. in questi termini ex multis Tribunale di Cagliari ordinanza 11/05/2016).

In ordine al presupposto soggettivo il socio illimitatamente responsabile è ammesso in seguito alla recente riforma ex dl 137/2020 conv. con I. 18.12.2020 n.176, che ha ampliato la nozione di "consumatore" includendovi anche il socio di società di persone.

In ordine al requisito oggettivo della meritevolezza della condotta del debitore, va rimarcato che la procedura della liquidazione non prevede, a differenza di quanto disposto in tema di piano del consumatore, il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, sicché il profilo della diligenza, per la sola persona fisica, richiamato dalla lett. a) del terzo comma dell’art.14 ter, deve ritenersi rilevante in relazione all’ulteriore beneficio dell’esdebitazione, oggetto di successiva valutazione (Cfr. Tribunale Bari, 17 Maggio 2021).

L’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita dell’art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. l), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

Nella determinazione della parte di reddito da destinare al sovraindebitato in occasione dell'apertura della liquidazione dei beni devono essere rispettati i limiti prescritti dall'art. 545, comma 4 e 5, c.p.c., richiamato espressamente dall'art. 14 ter, comma 6, l. 27 gennaio 2012, n. 3. (Luigi Benigno) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Luigi Benigno



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