Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26006 - pubb. 08/10/2021
Cram down fiscale nel sovraindebitamento: il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
Tribunale Napoli, 21 Giugno 2021. Est. Ferrara.
Sovraindebitamento - Accordo di composizione - Voto contrario dell’Amministrazione Finanziaria - Cram down fiscale ex art. 12 comma 3 quater - Giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria - Criteri
La formulazione dell’art. 12, comma 3 quater l. 3/2012 consente al tribunale il c.d. “cram down” fiscale anche quando la proposta di soddisfo del credito erariale è sostanzialmente equivalente, e non chiaramente più conveniente, rispetto all’alternativa liquidatoria (fattispecie di accordo di composizione che non ha raggiunto la maggiorazione dei voti prevista dalla legge, con voto negativo, decisivo e determinante, dell’amministrazione finanziaria). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini
mancini@studiotmr.it
Il testo integrale
Cram down fiscale nel sovraindebitamento, di Astorre Mancini.
La pronuncia in rassegna[1], una delle prime applicazioni del cram down fiscale in procedure di sovraindebitamento, merita di essere portata all’attenzione degli operatori, altresì, sotto il diverso profilo del giudizio di convenienza formulato rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nella vicenda il debitore ha proposto un accordo di composizione mettendo a disposizione dei creditori, con periodicità mensile, esclusivamente un importo corrispondente ad un quinto del proprio stipendio, somma massima pignorabile.
In presenza del voto contrario dell’amministrazione finanziaria, il giudice partenopeo ha omologato l’accordo “avendo il debitore offerto all’amministrazione finanziaria le medesime somme che la stessa riceverebbe nell’alternativa liquidatoria”, rappresentata nella fattispecie, appunto, dal possibile pignoramento di un quinto dello stipendio mensile, unica utilità a disposizione dei creditori.
Nel caso in commento, infatti, il giudice prende atto che lo stesso OCC ha espressamente valutato l’aspetto della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria mettendo in luce come il debitore abbia offerto all’Agenzia delle Entrate le medesime somme “che la stessa ricaverebbe attraverso il pignoramento dello stipendio che, ex art. 545 c.p.c., non può eccedere il quinto dello stesso”.
Il tribunale accede, dunque, ad un’interpretazione estensiva, in linea con il favor debitoris che permea l’intera legge, del disposto dell’art. 12 comma 3 quater l. 3/2012 introdotto dal d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020, che richiede, invero, che la proposta di accordo risulti “conveniente” rispetto all’alternativa liquidatoria, formulazione che lascia intendere che - ai fini dell’omologa e nel dissenso espresso del Fisco – la proposta deve prevedere un trattamento migliorativo delle ragioni creditorie erariali, e non semplicemente equivalente, rispetto a quanto ricavabile dalla liquidazione.
Già la decisione Tribunale di La Spezia 14.1.2021, citata dal tribunale come precedente applicazione del cram down fiscale, aveva osservato che ai fini dell’omologa la proposta di accordo deve consentire all’Agenzia delle Entrate di ottenere “maggiore soddisfazione” rispetto all’alternativa liquidatoria.
Peraltro, va osservato che il giudizio comparativo previsto dall’art. 12 l.3/2012 è chiamato a disciplinare una duplice fattispecie : quella del comma 3 quater riguardante, appunto, il cram down fiscale (per cui il giudizio di convenienza è formulato in relazione al grado di soddisfacimento del credito del Fisco) e quella del comma 2 relativa alla contestazione della convenienza da parte di un creditore dissenziente o escluso: solo in quest’ultima ipotesi il legislatore sembra porre una regola comparativa meno stringente, prevedendo che il giudice omologa l’accordo quando il credito trova comunque un soddisfacimento “in misura non inferiore” all’alternativa liquidatoria, regola che ritroviamo anche nell’art. 12 bis comma 4 l. 3/2012 in relazione al piano del consumatore.
Si osserva, infine, che nella fattispecie del comma 2, diversamente dal cram down fiscale in cui il raffronto è svolto con quanto destinato a soddisfo del credito erariale, la giurisprudenza è in prevalenza orientata a ritenere che, malgrado il giudizio comparativo sia attivato ad iniziativa del singolo creditore che contesta la convenienza, quest’ultima si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell’intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura, e non in riferimento alle ragioni del singolo creditore che formalizza la contestazione[2]. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
[1] Tribunale di Napoli 21 giugno 2021, est. Loredana Ferrara, già segnalata e massimata in questa Rivista dall’avv. Monica Mandico di Napoli, pubblicata all’indirizzo: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25620.pdf; un ulteriore caso di cram down fiscale in un accordo di composizione della crisi è deciso da Tribunale di Napoli 28 giugno 2021, est. Savarese, inedita.
[2] Così lo stesso Tribunale di Napoli, 26 marzo 2021, inedita, e Tribunale di Napoli 28 giugno 2021, cit.; nello stesso senso, Tribunale di Torino 11 marzo 2021, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2 dicembre 2020, Tribunale di Trento 19 giugno 2018, inedite.
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