Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26004 - pubb. 08/10/2021

Hanno natura reale le convenzioni tra privati che stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali?

Cassazione civile, sez. II, 15 Settembre 2021, n. 24940. Pres. Di Virgilio. Est. Dongiacomo.


Vincoli di natura reale assimilabili alle servitù - Inosservanza delle pattuizioni - Conseguenza - Demolizione della costruzione in difformità - Accertamento su contenuto reale od obbligatorio della pattuizione - Criteri - Fattispecie



Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù. Nell'ipotesi, pertanto, di inosservanza della convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872 e 873 c.c.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale l'inosservanza del regolamento consortile cui erano vincolate le parti del giudizio, recante limitazioni alle modalità di edificazione, consentiva al proprietario del fondo dominante di agire nei confronti di quello del fondo servente con un'azione di natura reale per ottenere la demolizione dell'opera abusiva ex art. 1079 c.c.). (massima ufficiale)


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