Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25992 - pubb. 06/10/2021

Buoni postali e rendimento - Per la serie 'Q/P' Il Tribunale di Asti condanna Poste a pagare

Tribunale Asti, 29 Settembre 2021. Est. Bottallo.


Buoni postali fruttiferi collocati da Poste Italiane S.p.a. - Nella disciplina del d.P.R. n. 156 del 1973 - Misura degli interessi - Contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. disponente l'emissione - Prevalenza delle prime - Ragioni e fondamento

Buoni postali fruttiferi “Q/P” - Titoli appartenenti alla serie Q - Utilizzo dei moduli afferenti alla precedente serie P - Mancata correzione dei rendimenti trentennali - Promessa di rendimenti maggiori rispetto alle condizioni normativamente previste - Vincolatività fra le parti contrattuali - Sussiste



Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che nell’ipotesi in cui il Decreto Ministeriale, con cui sono stati modificati (in pejus) i tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi, sia stato emesso in data antecedente a quella in cui è stato collocato il titolo, deve ritenersi che si sia ingenerato in capo al risparmiatore un legittimo affidamento sulla legittimità dei tassi di interesse riportati sul retro del buono postale serie “Q/P” (nel caso di specie relativi agli ultimi dieci anni di vita del buono).

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione, può soltanto rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dagli stessi buoni.

Tale affidamento merita tutela, come sancito dalla Cassazione, S.U., con sentenza n. 13979/2007, e come ribadito dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 183 del 15 febbraio 2021. Infatti, deve operarsi una distinzione tra il caso in cui i tassi vengono modificati successivamente l’emissione del titolo, da quella in cui, viceversa, già al momento della sottoscrizione le condizioni economiche erano diverse da quelle prospettate nel Buono.

Nel primo caso è possibile, secondo quanto previsto dall’art. 173, terzo comma, D.P.R. n. 156/1973, che il D.M. sopravvenuto all’emissione del titolo possa modificare i tassi di interesse originariamente previsti; nel secondo caso, viceversa, deve riconoscersi la prevalenza e, quindi, il carattere negozialmente vincolante dei rendimenti indicati a tergo del buono postale. (Alberto Rizzo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alberto Rizzo del Foro di Asti



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