Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25976 - pubb. 02/10/2021

Fido di fatto, assenza di pattuizioni scritte delle relative condizioni economiche e prova della esistenza

Tribunale Napoli Nord, 10 Settembre 2021. Est. Di Giorgio.


Fido di fatto – Assenza di pattuizione delle condizioni economiche – Violazione art. 117 TUB e sostituzione dei tassi applicati ai saldi intra-fido – Applicabilità

Prescrizione rimesse solutorie – Prova esistenza del fido di fatto rinvenibile negli estratti conto – Nullità relativa operante solo in favore del cliente – Ammissibilità



Anche il fido di fatto, non regolamentato dal contratto di conto corrente, deve osservare le disposizioni di cui all’art. 117 TUB, per cui –in mancanza di pattuizione delle relative condizioni economiche- andranno applicati ai saldi  intra-fido, i tassi sostitutivi di cui al comma 7 del cit. articolo.

Dirimente, ai fini dell’individuazione dei versamenti solutori rilevanti per l’eccezione di prescrizione proposta dalla Banca, è l’esistenza di un affidamento di fatto la cui prova grava sull’attore in ripetizione. A tal fine sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del fido gli estratti conto da cui si evince:
1.    una frequente situazione di scoperto di conto senza alcuna pattuizione scritta tra le parti (cd. fido di fatto), senza che siano intervenuti inviti da parte della Banca al rientro;
2.    la contemporanea applicazione di un tasso debitore e di una csm entro una certa soglia e di un ulteriore tasso debitore e di una cms oltre tale limite.
Non appare condivisibile la tesi, che tra l’altro non trova espresso riscontro nella giurisprudenza di legittimità, per cui è possibile dimostrare l'esistenza di un affidamento soltanto mediante la produzione del documento contrattuale scritto, in quanto in mancanza di esso il contratto di affidamento sarebbe nullo per difetto di forma. Infatti l’art. 127 co. 2 TUB, coerentemente con l’impianto della disciplina sulla trasparenza bancaria, tutta imperniata sulla tutela del cliente, prevede che le nullità previste dal Titolo IV del TUB operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, sicché la banca non può giovarsi di tali nullità di protezione. (Silvia Taglialatela) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Silvia Taglialatela



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