Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25952 - pubb. 28/09/2021

Locazione finanziaria e clausola risolutiva espressa c.d. 'scaduto + scadere – bene'

Appello Venezia, 16 Luglio 2021. Pres. Rigoni. Est. Stefani.


Leasing – Risoluzione per inadempimento – Presenza di clausola penale – Applicabilità del secondo comma dell’art. 1526 c.c. e non del primo



Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1526, 2° co., c.c. è validamente prevista ed azionata la clausola che preveda in caso di inadempimento dell’utilizzatore: 1 - il pagamento dei canoni scaduti sino alla risoluzione; 2 - il pagamento dei canoni maturandi sino al termine del rapporto; 3 – il diritto dell’utilizzatore di imputare al dovuto quanto la finanziaria dovesse percepire dalla vendita del bene. In tale ipotesi si deve fare riferimento non al primo comma del citato art. 1526 c.c. bensì al secondo. (Nicola Vascellari) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Nicola Vascellari, senior partner Studio Legale Vascellari di Vittorio Veneto (TV)



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