Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2587 - pubb. 22/11/2010
Revoca di bonifico, responsabilità della banca indicataria e dovere di correttezza e buona fede
Tribunale Brescia, 15 Luglio 2010. Est. Magnoli.
Adempimento di obbligazioni pecuniarie - Bonifico bancario - Rapporto tra la banca del debitore e quella del creditore - Distinzione tra soggetto indicatario di pagamento e delegato alla riscossione.
Esecuzione di pagamento tramite bonifico bancario - Dovere della banca destinataria di comportarsi secondo correttezza e buona fede - Revoca dell'ordine di pagamento - Dovere della banca di attivarsi con il cliente al fine di ottenere informazioni - Dovere di impedire l'erogazione di somme palesemente non dovute - Excepio doli.
In tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante bonifico bancario, qualora l’ordine di bonifico sia eseguito con il sistema di remote banking e nessun incarico di effettuazione del pagamento sia stato conferito dalla banca presso la quale il debitore è correntista alla banca del creditore, quest’ultima opera in qualità di intermediario o indicatario di pagamento ai sensi dell’art. 1188 cod. civ., in buona sostanza di soggetto delegato alla riscossione da parte del creditore, e perciò in rapporto soltanto con quest’ultimo. (Tiziana Montagno) (riproduzione riservata)
La banca destinataria di un ordine di pagamento impartito da altro istituto bancario su un conto corrente acceso presso di essa è tenuta a comportarsi in conformità ai fondamentali principi di correttezza e buona fede, con la conseguenza che, pur non essendo la banca tenuta a vagliare nel merito il contenuto di ogni singola operazione economica, a fronte di circostanze del tutto peculiari che possano legittimamente giustificare apprezzabili dubbi sulla legittimità dell'operazione richiesta, non può limitarsi ad un esame meramente formale della situazione, mediante il solo controllo della correttezza delle coordinate indicate nell'ordine di bonifico. Essa è, infatti, tenuta a fornire al soggetto con cui entra in contatto e che eventualmente richieda la revoca dell'ordine di pagamento già inoltrato, ogni possibile collaborazione, ovviamente nel rispetto dei limiti imposti dal rapporto contrattuale con il proprio correntista e ad attivarsi nei confronti di questi al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie atte ad impedire l'eventuale erogazione in suo favore di somme palesemente non dovute, riservandosi, se del caso, la facoltà di paralizzare l'accredito mediante l'esercizio della excepio doli, astenendosi perciò dal fornire collaborazione nell'esecuzione di attività illecite o scorrette. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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