Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25820 - pubb. 03/09/2021
Contratti derivati: la dichiarazione di operatore qualificato esonera l’intermediario dall’obbligo di effettuare ulteriori verifiche?
Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 2021. Pres. Scaldaferri. Est. Amatore.
Interest Rate Swap - Dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 co. 2 reg. Consob 11522/98 - Sufficienza
Interest Rate Swap - Assolvimento degli obblighi ex art. 21 TUB attraverso le previsioni dell'accordo quadro, dei singoli ordini e relative dichiarazioni di recesso ed estinzione
Interest Rate Swap - Il nuovo regolamento Mifid e la relativa classificazione degli operatori non tocca i rapporti contrattuali già in essere
Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione di cui all’art. 31 co. 2 Reg. Consob n. 11522/98 (applicabile “rationae temporis”), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone dalla competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario (cfr. Sez. I Ord. 8343 del 4.4.2018).
Gli obblighi comportamentali di carattere generale delineati dall’art. 21 TUF non si possono ritenere disattesi posto che in tutti i singoli ordini sottoscritti e nelle conferme d’ordine, e finanche in diverse dichiarazioni di recesso e di estinzione, erano specificati i tassi parametro particolari, le rispettive scadenze ed il nozionale; negli accordi quadro era stato ben chiarito il meccanismo delle liquidazioni periodiche, che sarebbero state regolate sul conto corrente ordinario, con possibilità per il cliente di richiedere la rendicontazione; la documentazione e la rendicontazione era stata comunque inviata al cliente non appena questi ne aveva fatto richiesta; i contratti quadro erano chiari nell’evidenziare che gli importi dovuti erano quelli unilateralmente determinati dalla banca e che il valore dei contratti inter partes era soggetto a notevoli variazioni, con l’assunzione di un elevato rischio di perdite, preventivamente non quantificabili, non sussistendo alcuna garanzia di mantenere invariato li valore dell’investimento.
Nonostante il nuovo regolamento MIFID prescriva in via transitoria, all’art. 113, la riclassificazione entro il 30.6.2008 degli operatori qualificati quali clienti al dettaglio tramite dichiarazione ex art. 35 (medesimo regolamento), se non rientranti nella categoria dei clienti professionali, tuttavia la conseguenza di eventuali inadempimenti non poteva riverberarsi sui rapporti contrattuali già in essere, i cui obblighi normativi erano stati già puntualizzati, dovendosi al più ritenere necessaria una modificazione dei contrati – quadro in vista della conclusione dei nuovi ordini di acquisto di strumenti finanziari. (Giovanni Ferrini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Giovanni Ferrini
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