Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25734 - pubb. 27/07/2021
Omessa indicazione del MTM che costituisce oggetto del contratto
Tribunale Milano, 14 Luglio 2021. Est. Ferrari.
Contratti derivati – Oggetto del contratto – Mark to market – Omessa indicazione – Nullità
Il Mark to Market, quale sommatoria attualizzata di differenziali futuri attesi, rappresenta, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l’oggetto stesso del contratto; il Mark to Market non assume, infatti, rilievo in una prospettiva patologica del derivato, ossia al fine di porre termine anzitempo a un rapporto non più rispondente alle esigenze di copertura o comunque agli interessi delle parti o, quanto meno, di una di esse, ma al contrario attiene alla dimensione fisiologica di tale contratto; pertanto, l’oggetto del contratto, costituito dal differenziale dei contrapposti flussi finanziari, viene determinato attraverso il Mark to Market, il quale, rappresentando una sua specifica modalità di espressione, è esso stesso l’oggetto del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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