Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25712 - pubb. 23/07/2021
La rettificazione degli atti di stato civile: ambito di applicazione dell'art. 454 c.c.
Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2021, n. 16567. Pres. Genovese. Est. Lamorgese.
Atti dello stato civile - Istanza di rettificazione - Contenuto - Cancellazione di un atto - Ammissibilità - Fattispecie
La rettificazione degli atti di stato civile, a tenore dell'art. 454 c.c., non può ritenersi limitata alla sola correzione degli errori materiali commessi nella loro formazione, in quanto l'espressione "rettificazione" non va intesa in senso stretto, ma riguarda la tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso, compresa la formazione di un atto omesso. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda di formazione di un atto di nascita in Italia della cittadina straniera, aveva omesso di considerare che la stessa risultava puntualmente identificata con relativa data di nascita nel territorio nazionale dal certificato storico di stato di famiglia rilasciato dallo stesso Comune italiano di nascita e residenza). (massima ufficiale)
Fatto
La signora A.B., cittadina della Bosnia Erzegovina, agiva in giudizio, ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2001, art. 95, per chiedere la formazione del suo atto di nascita, avvenuta il (*).
Il Tribunale di Prato rigettava la domanda.
La A. proponeva reclamo dinanzi al Corte d'appello di Firenze, che lo rigettava in data 28 aprile 2016.
La corte, premesso che il procedimento aveva la finalità di eliminare le difformità tra la situazione di fatto reale conforme a legge e quella risultante dall'atto di nascita, osservava che la ricorrente non aveva offerto elementi di prova che consentissero di ricostruire la verità del fatto storico dedotto, cioè della sua nascita a (*) nella data indicata ((*)); che tale fatto non risultava dagli atti dello stato civile nè in alcun registro; che era inattendibile l'assunto che la nascita fosse avvenuta in una abitazione privata, senza precisare quale fosse tale abitazione, quali persone avessero prestato assistenza alla puerpera o alla neonata e se l'evento fosse stato solennizzato in qualche celebrazione religiosa o manifestazione tradizionale; che in tale contesto, carente sul piano probatorio, non assumevano rilevanza nè il certificato storico di stato di famiglia rilasciato dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Prato il 6 febbraio 2015, da cui risultava che il nucleo familiare composto da quattro persone era residente in "(*)" dal (*), nè il certificato di nascita formato in (*).
Avverso questo decreto A.B. propone ricorso per cassazione. Il Sindaco del Comune di Prato e il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze non hanno svolto attività difensiva.
Motivi
Il secondo motivo, che assume rilievo logicamente pregiudiziale, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 452 c.c., per avere omesso di valutare o comunque travisato il contenuto di documenti pubblici attestanti la nascita di A.B. a (*), quali il certificato storico di residenza, rilasciato dall'Ufficio Anagrafe di (*), da cui risultava che la sua famiglia era ivi residente dal 1976, nonchè il certificato di nascita e il passaporto rilasciati dalle autorità della Bosnia Erzegovina.
Il motivo è fondato.
La corte territoriale, esaminando i fatti e documenti di causa, tra i quali il certificato storico di residenza della famiglia - da cui risultava che tra i componenti del nucleo familiare, residente in (*), vi era anche A.B. -, ha tuttavia omesso di valutare la circostanza, potenzialmente decisiva, risultante in quel medesimo documento pubblico, rilasciato dal Comune di Prato, che la predetta era ivi identificata come nata a (*).
Tale omissione rivela una falsa applicazione dei pertinenti parametri normativi, come interpretati dalla giurisprudenza, secondo la quale "la rettificazione degli atti di stato civile non può ritenersi limitata alla sola correzione degli errori materiali che siano commessi nella formazione degli atti di stato civile, poichè, come è dato desumere anche dall'art. 454 c.c. (poi abrogato dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 110, comma 3) che applica il procedimento di rettificazione a casi che restano al di fuori dell'ambito della mera correzione degli errori materiali, l'espressione "rettificazione richiesta dall'interesse pubblico" (R.D. n. 1238 del 1939, ex art. 163, poi abrogato dal medesimo D.P.R.) non può essere intesa in senso stretto, nè può essere limitata alla sola rettificazione di singoli atti, ma deve essere riferita in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e può ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso, ed anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto" (Cass. n. 1204 del 1984).
A tal fine, l'autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte (Cass. n. 13000 del 2019).
Tra le suddette risorse è compreso ogni elemento probatorio risultante dagli atti di causa, che il giudice di merito è tenuto ad esaminare, sebbene desumibile indirettamente, come nella specie, da un documento diverso dall'atto di nascita - che, del resto, è quello che si chiede di ricostruire o formare - secondo quanto previsto sia dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, che delinea la "rettificazione di un atto dello stato civile" come il procedimento necessario per "la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso", sia dall'art. 452 c.c., secondo cui "la prova della nascita... può essere data con ogni mezzo" "se... manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto" (cfr., in materia successoria, Cass. n. 22192 del 2020, n. 7276 del 2006).
Analogamente la corte territoriale ha ritenuto inattendibile il certificato di nascita formato a (*) senza spiegarne le ragioni, ma adducendo la mancanza di "elementi che consentano di ricostruire la verità del fatto storico che deve essere accertato". Si tratta di una motivazione apparente ed anche contraddittoria se collegata all'ulteriore affermazione con la quale la corte ha giudicato come "presunzione immotivata" quella del giudice di primo grado che aveva affermato che tale certificato era stato formato sulla base di dichiarazioni inattendibili perchè provenienti dalla diretta interessata.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo concernente la denuncia di violazione del diritto all'identità personale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame e per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione anche per le spese.
In caso di diffusione dei presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021.