Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25687 - pubb. 26/07/2020
Conversione parziale del pignoramento proposta dal terzo pignorato
Tribunale Torre Annunziata, 26 Giugno 2020. Est. Musi.
Espropriazione immobiliare - Pignoramento
La conversione del pignoramento, se da un lato rappresenta uno strumento a vantaggio del debitore, al quale è consentito di liberare i beni staggiti sostituendovi una somma di denaro, dall'altro deve assicurare il soddisfacimento dell'intero credito per cui si procede (nonché degli eventuali interventori) ed il recupero delle spese sostenute, senza esporre il ceto creditorio al rischio che il ricavato della vendita possa risultare insufficiente a coprire integralmente le rispettive pretese. Dunque, qualora il terzo pignorato - anche debitore esecutato - parametri l'istanza di conversione alla somma corrispondete al proprio debito, e non, invece, all'intero importo del credito per cui si procede, l'istanza ex art. 495 c.p.c. si palesa inammissibile, in quanto destinata, per scelta del soggetto passivo dell'esecuzione, a non soddisfare l'intero credito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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