Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25645 - pubb. 13/04/2021
La valutazione di congruità del canone va fatta risalire al momento in cui si manifesta la volontà contrattuale
Tribunale Verona, 13 Maggio 2020. Est. Burti.
Espropriazione immobiliare
L’art. 2923, comma 3, c.c. considera la locazione a canone vile automaticamente inopponibile ai terzi (aggiudicatario e creditori) senza necessità di esperire un giudizio di cognizione ordinario nell’ambito del quale dimostrare la sussistenza degli altri e più gravosi presupposti per la pronuncia ex art. 2901 c.c.
La pattuizione di un canone incongruo comporta, infatti, di per sé la valutazione che le parti abbiano concluso un contratto pregiudizievole nella consapevolezza di arrecare un danno ai creditori del locatore: non occorre la statuizione del giudice di cognizione né la dimostrazione di quale fosse in concreto lo stato soggettivo dei contraenti. Stante la ratio della norma, la valutazione di congruità del canone va fatta risalire al momento in cui si manifesta quella volontà contrattuale che dà vita al rapporto negoziale pregiudizievole per gli interessi dei creditori e, quindi, in caso di successione di contratti di locazione, deve aversi riguardo al momento della rinnovazione del vincolo negoziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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