Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25614 - pubb. 06/07/2021
Sovraindebitamento e competenza territoriale: rilevanza della sede effettiva della società
Tribunale Forlì, 26 Maggio 2021. Est. Barbara Vacca.
Sovraindebitamento - Competenza territoriale - Luogo ove ha sede legale la società diverso dalla sede effettiva - Irrilevanza
Sovraindebitamento - Requisiti dimensionali ex art. 1 l. fall. per l’accesso alle procedure - Superamento della soglia dei debiti indicati in bilancio - Irrilevanza - Prova contraria del loro effettivo ammontare alla data della domanda di accesso - Ammissibilità
Ai sensi dell’art. 9 l. 3/2012 la competenza territoriale non è individuata in base al luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa, facendo la norma riferimento al diverso concetto di sede principale del debitore che, pur potendo certamente coincidere e presumersi coincidere con quello della sede legale, consente tuttavia di individuare la sede principale, intesa come centro principale degli interessi, anche nel luogo in cui si trovi la sede effettiva.
[Fattispecie in cui la società ricorrente ha documentato che la sede legale risultante dal Registro delle Imprese non coincide con quella effettiva, quanto meno da quando la società, postasi in liquidazione, nel 2017 ha nominato quale suo liquidatore un professionista con studio in altra circoscrizione, ove si sono svolte le assemblee e l’approvazione dei bilanci.]
Può accedere alle procedura di liquidazione del patrimonio la società che, pur a fronte di un indebitamento risultante dall’ultimo bilancio superiore alla soglia di cui alla lett. c) dell’art. 1, comma 2 l.fall., dimostri che alla data di deposito della domanda ex art. 14-ter l.3/2012 l’ammontare complessivo dei debiti era effettivamente inferiore alla predetta soglia.
Invero, a tale riguardo, si osserva che il requisito di fallibilità previsto dall’art. 1, comma 2, lett. c) l.fall. deve essere valutato, tenuto conto del tenore letterale della norma e confrontato con quello delle precedenti lettere a) e b), solo con riferimento al momento dell’apertura della procedura, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (cfr. Cass. 08/02/2018).
[Fattispecie in cui il Tribunale ha aperto la liquidazione del patrimonio pur in presenza dell’ultimo bilancio approvato al 31.12.2020 in cui emergevano debiti per € 525.843, importo superiore alla soglia di fallibilità. Nel verbale di assemblea del 28.04.2021, convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020, il liquidatore della società risulta, tuttavia, aver sottoposto all’assemblea una contabilità aggiornata al 28.04.2021 portante un indebitamento complessivo della società pari a € 460.402,49, inferiore alla soglia di fallibilità, in conseguenza della definizione transattiva di un debito intercorsa con un creditore sociale nel corso dell’anno 2021.] (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini
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