Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25601 - pubb. 06/04/2020
Illegittimo il rifiuto automatico e preventivo da parte dell’infrastruttura tecnica del Ministero della Giustizia dell’offerta inviata a mezzo posta elettronica certificata
Tribunale Napoli, 06 Marzo 2020. Est. Colandrea.
Espropriazione forzata immobiliare - Procedimento di vendita con modalità telematiche - Offerta - Rifiuto preventivo ed automatico a cura dell'infrastruttura tecnica del ministero della giustizia dell'offerta inviata dall'offerente - Illegittimità
In tema di espropriazione forzata immobiliare, nel caso di vendita con modalità telematiche ai sensi del D.M. n. 32 del 2015, laddove l’offerente abbia redatto e trasmesso l’offerta con le formalità previste dal predetto D.M. (e, in particolare, con l’ausilio del modulo web “Offerta Telematica” disponibile per il tramite del Portale delle Vendite Pubbliche e con l’invio a mezzo posta elettronica certificata) è illegittimo il rifiuto automatico e preventivo da parte dell’infrastruttura tecnica del Ministero della Giustizia dell’offerta così inviata, atteso che, da un lato, l’art. 161-ter disp. att. c.p.c. attribuisce alla disciplina regolamentare il limitato compito di precisare le regole tecnico-operative della vendita e non deroga alle norme concernenti i poteri del giudice e del professionista delegato di delibare i presupposti di ammissibilità dell’offerta, nonché, dall’altro lato, l’art. 18 del D.M. n. 32 del 2015 prevede, in ogni caso, che la verifica relativa alla regolarità dell’offerta sia sempre compiuta dal giudice o dal professionista delegato.
In tema di espropriazione forzata immobiliare, nel caso di vendita con modalità telematiche ai sensi del D.M. n. 32 del 2015, non osta in linea di principio all’ammissibilità dell’offerta la circostanza che – all’esito della generazione del relativo file con l’ausilio del modulo web “Offerta Telematica” disponibile per il tramite del Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia – l’offerente abbia provveduto all’ulteriore sottoscrizione digitale del “pacchetto offerta”, fermo restando che il giudice od il professionista potranno ammettere l’interessato al prosieguo delle operazioni laddove il contenuto dell’offerta sia ricostruibile con ragionevole e sufficiente certezza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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