Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25561 - pubb. 29/06/2021

L'art. 2313 c.c. autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti del socio accomandante?

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 19 Maggio 2021, n. 13565. Pres. Bisogni. Est. Armone.


Credito dell’Amministrazione finanziaria - Responsabilità diretta del socio accomandante - Esclusione - Limiti - Fondamento



In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale. (massima ufficiale)


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