Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25551 - pubb. 30/01/2020
Espropriazione presso terzi di crediti nascenti dall’esecuzione di contratti con la P.A.
Tribunale Napoli, 30 Dicembre 2019. Est. Colandrea.
Espropriazione presso terzi
In tema di espropriazione presso terzi di crediti nascenti dall’esecuzione di contratti con la P.A., laddove sia stato adottato un provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia nei confronti del debitore esecutato e sia stata disposta la gestione straordinaria e temporanea di impresa limitatamente all’esecuzione dei contratti ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, non è ammessa l’assegnazione al soggetto pignorante del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti della P.A., atteso che il divieto di agire esecutivamente previsto dall’art. 32, comma 7 del sopra citato D.L. investe, in generale, tutto il credito nascente dall’esecuzione del rapporto interessato dalla misura, essendo funzionale alla “riversione” alla P.A. della quota corrispondente all’utile d’impresa nel caso in cui il giudizio amministrativo promosso sulla legittimità del provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia abbia esito negativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale