Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25548 - pubb. 28/06/2019
Opposizione all’esecuzione proposta per far valere la prescrizione maturata prima dell’avviso di mora
Tribunale Napoli Nord, 28 Maggio 2019. Est. Auletta.
Riscossione coattiva - Opposizioni
In sede di opposizione all’esecuzione intrapresa dal Concessionario comunale per la riscossione dei tributi per il recupero di crediti di natura tributaria si deve ritenere che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, siano deducibili innanzi al G.O. i fatti estintivi dei suddetti crediti che non siano deducibili innanzi alle Commissioni tributarie. In particolare, quanto alla prescrizione, se è maturata dopo la notifica della cartella ma prima dell’avviso di mora, essa va dedotta in sede di impugnazione di tale atto (se conosciuto); se è maturata dopo l’avviso di mora, l’unica sede in cui tale fatto (estintivo del diritto di procedere in via esecutiva) potrà essere eccepito è l’opposizione all’esecuzione e l’inammissibilità di tale azione si tradurrebbe in un intollerabile vuoto di tutela (vuoto che, appunto, l’intervento manipolativo della Corte è diretto, evidentemente, a colmare).
Di conseguenza, l’opposizione all’esecuzione proposta per far valere la prescrizione maturata prima dell’avviso di mora è inammissibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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