Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25497 - pubb. 19/06/2021
Sospensione delle procedure esecutive sull'abitazione principale del debitore: il Tribunale di Piacenza solleva questione di costituzionalità
Tribunale Piacenza, 24 Maggio 2021. Est. Fazio.
Covid-19 – Sospensione delle procedure esecutive sull'abitazione principale del debitore – Questione di costituzionalità – Non manifesta infondatezza
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54-ter e 103 comma 6 D.L.18/2020 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui le due norme, sia singolarmente considerate, sia nel loro combinato disposto:
1) precludono al giudice: a) ogni valutazione sull’anteriorità o meno dell’esposizione debitoria all’emergenza sanitaria e, in ogni caso, al periodo di vigenza della sospensione; b) ogni valutazione sulla opponibilità alla procedura del titolo abitativo; c) la possibilità di limitare l’effetto sospensivo ai soli beni oggetto di diritto di abitazione; d) la possibilità di limitare l’effetto sospensivo alle sole attività processuali che determinino la liberazione coattiva dell’immobile;
2) determinano l’irragionevole disparità di trattamento del processo esecutivo rispetto ad altre attività, giurisdizionali e non, non soggette a sospensione;
3) determinano un’irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica privata del creditore;
4) determinano un’irragionevole compressione del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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