Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25455 - pubb. 30/04/2018

Convalida di sfratto per morosità in presenza di soggetto ristretto in detenzione domiciliare

Tribunale Napoli, 30 Marzo 2018. Est. Giugliano.


Esecuzione per consegna o rilascio



In sede di esecuzione di un’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, la presenza di un soggetto ristretto in detenzione domiciliare presso l’immobile oggetto di rilascio non può costituire una circostanza ostativa all’esecuzione del titolo esecutivo. Nella fattispecie, il conflitto deve essere risolto mediante l’adozione da parte del giudice dell’esecuzione dei provvedimenti temporanei, disponendo che l’ufficiale giudiziario investa della questione il Pubblico Ministero, affinché questi formuli istanza al Tribunale di Sorveglianza per la revoca o la modifica della detenzione domiciliare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano

 

Vista l’istanza ex art.613 c.p.c. presentata dall’Ufficiale Giudiziario nella procedimento di  esecuzione  per rilascio  n. RGE 13950/2017 promosso da B. C. nei confronti di F. M. in forza dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di Napoli il 22.10.2014, sciolta la riserva assunta all’udienza del 12.3.2018;

 

Osserva

 

Occorre in primo luogo rilevare che le difficoltà indilazionabili sorte in corso di esecuzione da risolversi mediante l’adozione dei provvedimenti temporanei ex art.613 c.p.c. attengono a impedimenti di ordine materiale relativi alle modalità di svolgimento del procedimento, mentre esulano da questo ambito tutte le questioni di diritto, suscettibili di costituire oggetto di controversia, quali le contestazioni sul diritto di procedere esecutivamente o sulla validità o regolarità degli atti –anche compiuti dall’ausiliario del G.E.- della procedura esecutiva (ex plurimis, Cass., 23 luglio 1992 n.8874; Cass., 4 ottobre 1994 n.8079).

Nel caso di  specie, l’Ufficiale giudiziario avendo rinvenuto all’atto dell’accesso eseguito il 18.10.2017 presso l’immobile oggetto di esecuzione sito in Napoli via *, il coniuge  della conduttrice P. V., ivi ristretto  in stato di detenzione domiciliare,  ha richiesto l’intervento dell’autorità giudiziale al fine di poter dare esecuzione all’ordinanza di rilascio, considerato che nonostante i numerosi accessi già  eseguiti a decorrere dal  19.5.2015,  non solo la conduttrice non ha  reperito alcun alloggio alternativo, ma permane lo stato di detenzione del marito convivente presso la predetta abitazione .

Ritiene questo Giudice che l’elezione del luogo di detenzione domiciliare presso l’immobile oggetto di rilascio  non può costituire una circostanza ostativa all’esecuzione del titolo esecutivo.

Ed invero, allorchè  si manifesti un conflitto  tra  soggetti  portatori di interessi  giuridicamente rilevanti e  meritevoli di tutela, ovvero da un lato  l’interesse privatistico del proprietario a riacquistare la disponibilità dell’immobile in forza  di un provvedimento giudiziale  che ha già accertato il suo diritto, e dall’altro l’interesse pubblicistico dello Stato a garantire l’espiazione della pena  attraverso l’applicazione di misure alternative rispetto alla  detenzione carceraria, in conformità alla più ampia esigenza di favorire la risocializzazione e rieducazione del condannato, occorre pervenire ad una soluzione che contemperi gli interessi antagonistici,  in quanto  da un  lato  non può aprioristicamente sostenersi che l’interesse privato debba cedere rispetto a quello pubblico, e dall’altro  non si può incorrere nel rischio di strumentalizzazioni del sistema  a  danno dei diritti del singolo.

Al riguardo,si è infatti osservato che sarebbe contraddittorio consentire che l’esecuzione per rilascio sia portata a compimento  nei confronti di soggetti appartenenti ad una fascia sociale  debole,  ovvero minori, invalidi, anziani, ed invece paralizzare l’esecuzione, quando l’immobile  sia occupato da un  indagato,  ovvero, da una persona nei cui confronti sussistano gravi indizi di colpevolezza ed a maggior ragione  da un detenuto, ovvero  da un soggetto che è stato riconosciuto in via definitiva colpevole di fatti criminosi.

Inoltre è incontrovertibile che l’applicazione della detenzione domiciliare, quale pena alternativa alla restrizione in carcere (ma considerazioni analoghe valgono per la misura cautelare degli arresti domiciliari), presupponga  la disponibilità diretta da parte del condannato,  ovvero indiretta da parte dei familiari di un immobile ove possa legittimamente alloggiare. Per l’effetto, allorchè tale presupposto venga a mancare, in quanto  il titolo che ne giustificava l’occupazione è stato risolto o  dichiarato  inefficace (in forza dell’ordinanza  di sfratto per morosità o per finita locazione), la misura diviene in concreto  ineseguibile, dovendo pertanto  procedersi ad individuare ad iniziativa del detenuto un altro  immobile di cui possa fruire  a fini abitativi e quale luogo di detenzione, o in alternativa, ove ciò non sia possibile, alla revoca, o alla modifica della misura alternativa alla detenzione o alla misura custodiale,  tenuto conto delle condizioni soggettive del detenuto o dell’indagato.

Posto dunque  che la  circostanza che  l’immobile  sia il luogo di  detenzione domiciliare del coniuge della conduttrice non costituisca un ostacolo insuperabile all’esecuzione dell’ordinanza di rilascio, occorre individuare i provvedimenti da adottare al fine di consentire all’Ufficiale Giudiziario di proseguire efficacemente nelle operazioni di liberazione .

Deve senz’altro escludersi  la possibilità  di  eseguire l’ordinanza di sfratto, sic et simpliciter,  in quanto  se il detenuto fuoriesce dall’abitazione dove  è ristretto,  ai fini del rilascio immediato dell’immobile, ciò  integra a tutti gli effetti   il reato  di evasione sia pure  causato dall’esecuzione di una statuizione civile, non potendo equipararsi  la procedura di  rilascio coattivo ex art 608 c.p.c., alla forza maggiore o al fatto del terzo, come sostenuto da parte della dottrina, tale da escludere  il nesso psichico, necessario per  perfezionamento del reato di evasione ex art 385 c.p.

Né risulta condivisibile la soluzione  indicata dall’unico precedente  giurisprudenziale edito (Pret. di Monza  30.7.1987) di  rimettere al P.  l’onere di avvisare la competente autorità giudiziaria dell’imminente esecuzione dello sfratto,  affinchè lo prenda in custodia  all’atto dello sloggio,  in quanto sebbene tale soluzione abbia il pregio di consentire l’immediata esecuzione dell’ordine di liberazione,  comporta da un lato il rischio  che ove l’esecutato non ottemperi all’indicazione  incorra nel reato di evasione (salvo differire ulteriormente l’esecuzione dello sfratto), e dall’altro  impone  quale  irrimediabile conseguenza dell’esecuzione la sottoposizione  del condannato alla pena più gravosa della restrizione carceraria.

Piuttosto è necessario che  l'ufficiale giudiziario  investa della questione il Pubblico Ministero, quale organo deputato a vigilare sull'esecuzione delle misure penali restrittive della libertà personale, al quale compete, una volta reso edotto della vicenda ,proporre  al giudice penale competente istanza di revoca e/o modifica della misura della detenzione domiciliari, attesa l'impossibilità sopravvenuta di fruire del domicilio inizialmente indicato.

 

 

P.Q.M.

 

Dispone  che l’Ufficiale Giudiziario, dia esecuzione all’ordinanza di convalida di sfratto  emessa  dal Tribunale di Napoli il  22.10.2014 nel procedimento n.RGAC 26483/2014; per l’effetto trasmetta il presente provvedimento all’Ufficio del Procura della Repubblica di Napoli, affinchè   provveda con sollecitudine a formulare istanza al Tribunale di Sorveglianza o ad altro  Giudice competente di revoca o  modifica della detenzione domiciliare cui è sottoposto P. V. presso l’immobile sito Napoli via *, oggetto di esecuzione per rilascio nella presente procedura.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

 

Napoli,30.3.2018.

 

 

IL G.E.

Dott.  Maria Rosaria Giugliano