Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25454 - pubb. 22/04/2018
Applicazione della sospensione dei termini processuali relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari
Tribunale Larino, 22 Marzo 2018. Est. D'Arrigo.
Espropriazione contro il terzo proprietario - Sospensione dell'esecuzione
La sospensione dei termini processuali relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, prevista dall’art. 20, comma quarto, l. 23 febbraio 1999, n. 44, si applica esclusivamente ai procedimenti esecutivi pendenti nei confronti dei soggetti richiedenti, o nel cui interesse siano stati richiesti l’elargizione o i il mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all’art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge, e dall’art. 14 della l. 7 marzo 1996, n. 108, con la conseguenza che essa non trova applicazione nei procedimenti esecutivi azionati contro il terzo datore di ipoteca. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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