Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25451 - pubb. 13/12/2017
Validità della querela presentata dal custode giudiziario dell'immobile pignorato
Tribunale Reggio Emilia, 13 Novembre 2017. Est. Cardarelli.
Espropriazione immobiliare - Custodia
In tema del delitto di sottrazione o deterioramento di cosa sottoposta a pignoramento di cui all’art. 388, comma 3, c.p., non è valida la querela presentata dall’Istituto Vendite Giudiziarie nella qualità di custode giudiziario dell’immobile pignorato, perché la persona offesa del reato in esame è soltanto il creditore procedente, sicché in difetto l’azione penale va dichirata inammissibie per mancanza di querela (nel caso in esame il custode giudiziario di un immobIle pignorato aveva denunciato “per dovere d’ufficio” la sottrazione della caldaia e del condizionatore dell’appartamento). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
– Omissis –
è stata tratta a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui all’art. 388, comma 3, c.p., a lei ascritto in rubrica.
In relazione alla questione di procedibilità sollevata dalla difesa dell’imputata, le parti – all’udienza del 13 novembre 2017 – hanno concluso come da verbale.
Orbene, nella specie – conformemente alle concordi conclusioni delle parti – non risulta proposta valida querela sia perché dall’esame del contenuto dell’esposto presentato dall’Istituto Vendite Giudiziarie non emerge la chiara volontà di procedere nei confronti dell’imputata (trattandosi di denuncia presentata “per dovere d’ufficio” dal custode giudiziario dell’immobile pignorato, al fine di rappresentare la condotta dell’imputata, evidentemente con la finalità di escludere eventuali responsabilità del custode) sia perché persona offesa del reato in esame è il creditore procedente (che non risulta avere presentato querela); e ciò a prescindere da ogni considerazione nel merito, avuto riguardo ai beni oggetto dell’imputazione, a fronte di pignoramento immobiliare.
Con l’effetto che va dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale per la mancanza di valida querela.
P.Q.M.
Visti gli artt. 129 e 529 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato a lei ascritto per mancanza di valida querela.