Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25303 - pubb. 18/05/2021

La liquidazione del patrimonio, regolata dagli artt. 14-ter ss. legge 3/2012, può essere assimilata ad un fallimento?

Tribunale Roma, 19 Aprile 2021. .


Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Natura concorsuale della procedura



La liquidazione del patrimonio, regolata dagli artt. 14ter ss. legge 3/2012, può essere assimilata ad un fallimento sia strutturalmente sia per gli effetti che conseguono all'ammissione: lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali e la nomina di un liquidatore giudiziale con il compito di verificare il passivo e distribuire il ricavato ai creditori.

Il soddisfacimento dei creditori si realizza con la messa a disposizione da parte del sovraindebitato dell'intero suo patrimonio, ad eccezione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, dei salari e delle pensioni nei limiti di quanto occorre per i bisogni propri e della propria famiglia.

La liquidazione regolata dagli artt. 14ter ss. legge 3/2012 è a tutti gli effetti una procedura concorsuale, in quanto involge l'intero complesso dei beni del debitore (con le eccezioni appena indicate) e ne affida le sorti ad un organo ad hoc, il liquidatore, investito dei compiti dismissivi prodromici al riparto dell'attivo realizzato tra i creditori, e considerato proprio relativamente a questi ultimi che essa dispiega i propri effetti nei riguardi di tutti i creditori anteriori alla sua apertura, rispetto ai quali opera il blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali, oltre al divieto di costituire cause legittime di prelazione.

La concorsualità di detta procedura, che si evince peraltro da inequivoci dati normativi, quali il disposto degli artt. 7 comma 2 lettera a) ("La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo") e 6 comma 1 legge 3/2012 ("Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, é consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8"), implica naturalmente che la distribuzione dell'attivo tra i creditori debba avvenire nel rispetto della par condicio creditorum, sicché la graduazione avverrà ai sensi dell'art. 2741 c.c. secondo l'ordine legale dei privilegi, mentre i crediti prededucibili si sottraggono al concorso. Al riguardo, l'art. 14duodecies legge 3/2012, che riproduce il dettato dall'art.111-bis 1. fall., prevede che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento "sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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