Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25293 - pubb. 11/01/2021
Giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione
Cassazione civile, sez. VI, 19 Febbraio 2019, n. 4763. Pres. Frasca. Est. Scrima.
Esecuzione forzata - Terzo proprietario (espropriazione contro) - Debitore - Litisconsorte necessario - Configurabilità - Opposizione all'esecuzione promossa dal terzo esecutato - Mancata partecipazione al giudizio del debitore - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie relativa a debitore già dichiarato fallito - Applicabilità
In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado. Il principio trova applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, "in bonis". (massima ufficiale)
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