Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25249 - pubb. 06/05/2021
Fondo di Garanzia delle PMI: il credito della banca finanziatrice ha natura privilegiata?
Tribunale Mantova, 15 Marzo 2021. Est. Francesca Arrigoni.
Garanzia prestata dal Fondo di Garanzia delle PMI – Natura – Credito dell’istituto di credito finanziatore – Privilegio – Sussistenza
Il credito derivante dall’escussione, da parte dell’istituto di credito finanziatore, della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia delle PMI ha natura pubblicistica e finalità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive; allo stesso deve dunque riconoscersi natura privilegiata ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/98. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
N. R.G. 436/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Seconda SEZIONE CIVILE
omissis
ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.
Sintesi delle questioni
SOCIETÀ R. s.r.l. ricorse ex art. 702 bis c.p.c. contro BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. formulando le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE 1. Accertare e dichiarare che il credito restitutorio vantato da MCC nei confronti della Società relativo al Contratto BANCA G. non è pari ad Euro 186.973,51 bensì al minore importo di Euro 90.000,00. 2. Accertare e dichiarare che il credito restitutorio vantato da MCC nei confronti della SOCIETÀ R. pari complessivamente ad Euro 777.288,39 ha natura chirografaria. IN VIA SUBORDINATA 3. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale di cui al n. 2, accertare e dichiarare che il credito restitutorio vantato da MCC nei confronti della Società pari ad Euro 495.942,24, relativo al Contratto BANCA A, Contratto BANCA B, Contratto BANCA C, Contratto Mediocredito, ha natura chirografaria in quanto manca delle caratteristiche necessarie per il riconoscimento del privilegio di cui all’art.9, quinto comma, D.Lgs. 123/1998 ed è sorto anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 3/2015 e che solo il minore importo di Euro 281.346,15, relativo al Contratto BANCA B 2015 e Banca G., ha natura privilegiata in quanto sorto dopo l’entrata in vigore del D.L. 3/2015.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi.
Espose in particolare SOCIETÀ R. S.R.L.:
1. “Che con contratto n. 20003001431 del 06.12.2010 la Società ha stipulato con Banco BANCA A S.p.a. un finanziamento dell’importo di Euro 650.000,00, assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, che ha garantito il finanziamento fino alla concorrenza del 60% (posizione M.C. 129773) (di seguito “Contratto BANCA A”, doc. n. 1);
2. Che con contratto n. 0421/3657467 del 17.08.2012 la Società ha stipulato con BANCA B Banca S.p.a. un mutuo chirografario dell’importo di Euro 300.000,00. Il finanziamento era assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, che ha garantito il finanziamento fino alla concorrenza dell’80% (posizione M.C. 257463) (di seguito “Contratto BANCA B 2012” doc. n. 2);
3. Che con contratto n. 06/54/8170478 del 21.06.2013, la SOCIETÀ R. ha stipulato con BANCA C Banca S.p.a. un finanziamento chirografario per l’importo di Euro 250.000,00, assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, che ha garantito il finanziamento fino alla concorrenza del 80% (posizione M.C. 299292) (di seguito “Contratto BANCA C” doc. n. 3);
4. Che con contratto n. 88894 fascicolo n. 01523 del 27.06.2013 la SOCIETÀ R. ha stipulato con Mediocredito Italiano S.p.a. un finanziamento chirografario per l’importo di Euro 400.000,00, assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, che ha garantito il finanziamento fino alla concorrenza del 80% (posizione M.C. 299302) (di seguito “Contratto Mediocredito”, doc. n. 4);
5. Che con contratto n. 0421/3795562 del 14.05.2015 la Società ha stipulato con BANCA B Banca S.p.a. un finanziamento chirografario dell’importo di Euro 300.000,00, assistito dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, che ha garantito il finanziamento fino alla concorrenza del 80% (posizione M.C. 481570) (di seguito “Contratto BANCA B 2015”, doc. n. 5);
6. Che in data 2.12.2015 BANCA G. S.p.a. ha deliberato una linea di credito per rilascio garanzie commerciali a breve termine dell’importo di Euro 600.000,00, assistita dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96, che ha garantito la linea di credito medesima fino alla concorrenza del 60% (posizione M.C. 555886) (di seguito “Contratto BANCA G.”, doc. n. 6);
7. Che in data 14 dicembre 2016 la SOCIETÀ R. ha depositato il ricorso contenente la domanda definitiva di concordato in continuità aziendale (di seguito la “Domanda Definitiva”), contenente una proposta finalizzata al soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidità disponibile, il ricavato dalla vendita degli immobili non strumentali all’attività della Società e i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale ed eccedenti il fabbisogno ordinario della SOCIETÀ R.;
8. Che nella Domanda Definitiva la SOCIETÀ R. ha qualificato come chirografari i debiti derivanti dai finanziamenti chirografari concessi dagli istituti di credito e assistiti dalla garanzia prestata dalla Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a. (di seguito “MCC”), quale Gestore del Fondo di Garanzia, istituito ai sensi della L. 662/1996. Ciò sul presupposto che nell’ipotesi di inadempimento del soggetto finanziato e di conseguente escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito, MCC si surrogherebbe di diritto nella medesima posizione del creditore surrogato ossia in chirografo;
9. Che con decreto datato 22 dicembre 2016 il Tribunale di Mantova ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di SOCIETÀ R. e ha fissato l’udienza dell’11 aprile 2017 per l’adunanza dei creditori (doc. n. 8);
10. Che il Commissario Giudiziale ha provveduto tempestivamente al deposito della relazione ai sensi dell’art. 172 L.F., volta a verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 160 e segg. L.F. per l’approvazione del concordato;
11. Che con riferimento al debito della Società nei confronti degli istituti di credito, il Commissario Giudiziale ha condiviso l’impostazione adottata dalla SOCIETÀ R. in merito alla natura chirografaria del credito vantato da MCC a seguito della escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice;
12. Che con raccomandata del 20 febbraio 2018 MCC, dato atto che BANCA A S.p.a. – a fronte dell’inadempimento di SOCIETÀ R. - ha escusso la garanzia del Fondo ex L. 662/96, ha comunicato di avere erogato, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, l’importo di Euro 123.842,94 alla banca finanziatrice, acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, quarto comma, D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla Società per le somme erogate. MCC ha altresì precisato la natura privilegiata del predetto credito ai sensi degli artt. 1 e 9 D.Lgs. 123/1998 e ai sensi della L. 33/2015 (doc. n. 11). Successivamente MCC ha provveduto all’iscrizione a ruolo (ruolo n. 2018/001841, reso esecutivo in data 20.04.2018) della somma sopra indicata e in data 19 luglio 2018 Agenzia Entrate – Riscossione ha notificato la cartella di pagamento n. 064 2018 00049000 70 000 (doc. n. 12);
13. Che con raccomandata del 23 novembre 2018 MCC, dato atto che BANCA B S.p.a. - a fronte dell’inadempimento di SOCIETÀ R. - ha escusso la garanzia del Fondo ex L. 662/96, ha comunicato di avere erogato, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, l’importo di Euro 84.603,26 alla banca finanziatrice, acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, quarto comma, D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla Società per le somme erogate. MCC ha altresì precisato la natura privilegiata del predetto credito ai sensi degli artt. 1 e 9 D.Lgs. 123/1998 e ai sensi della L. 33/2015 (doc. n. 13). Successivamente MCC ha provveduto all’iscrizione a ruolo (ruolo n. 2019/0000669, reso esecutivo in data 20.12.2018) della somma sopra indicata e in data 21 marzo 2019 Agenzia Entrate – Riscossione ha notificato la cartella di pagamento n. 064 2019 00016361 57 000 (doc. n 14);
14. Che con raccomandata del 18 settembre 2018 MCC, dato atto che Banca BANCA C S.p.a. - a fronte dell’inadempimento di SOCIETÀ R. - ha escusso la garanzia del Fondo ex L. 662/96, ha comunicato di avere erogato, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, l’importo di Euro 88.800,99 alla banca finanziatrice, acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, quarto comma, D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla Società per le somme erogate. MCC ha altresì precisato la natura privilegiata del predetto credito ai sensi degli artt. 1 e 9 D.Lgs. 123/1998 e ai sensi della L. 33/2015 (doc. n. 15);
15. Che successivamente MCC ha provveduto all’iscrizione a ruolo (ruolo n. 2018/003132, reso esecutivo in data 29.10.2018) della somma sopra indicata e in data 24 gennaio 2019 Agenzia Entrate – Riscossione ha notificato la cartella di pagamento n. 064 2019 00009047 90 0000 (doc. n.16).
16. Che con raccomandata del 2 novembre 2018 MCC, dato atto che Mediocredito Italiano S.p.a. - a fronte dell’inadempimento di SOCIETÀ R. - ha escusso la garanzia del Fondo ex L. 662/96, ha comunicato di avere erogato, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, l’importo di Euro 198.695,05 alla banca finanziatrice, acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, quarto comma, D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla Società per le somme erogate. MCC ha altresì precisato la natura privilegiata del predetto credito ai sensi degli artt. 1 e 9 D.Lgs. 123/1998 e ai sensi della L. 33/2015 (doc. n. 17). Successivamente MCC ha provveduto all’iscrizione a ruolo (ruolo n. 2019/000549, reso esecutivo in data 30.11.2018) della somma sopra indicata e in data 21 marzo 2019 Agenzia Entrate – Riscossione ha notificato la cartella di pagamento n. 064 2019 00016361 57 000 (cfr. doc. n. 14).
17. Che con raccomandata del 5 ottobre 2018 MCC, dato atto che BANCA B S.p.a. – a fronte dell’inadempimento di SOCIETÀ R. - ha escusso la garanzia del Fondo ex L. 662/96, ha comunicato di avere erogato, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, l’importo di Euro 191.346,15 alla banca finanziatrice, acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, quarto comma, D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla Società per le somme erogate. MCC ha altresì precisato la natura privilegiata del predetto credito ai sensi degli artt. 1 e 9 D.Lgs. 123/1998 e ai sensi della L. 33/2015 (doc. n. 18).
18. Che successivamente MCC ha provveduto all’iscrizione a ruolo (ruolo n. 2019/000361, reso esecutivo in data 30.11.2018) della somma sopra indicata e in data 1 marzo 2019 Agenzia Entrate – Riscossione ha notificato la cartella di pagamento n. 064 2019 00013716 16 000 (doc. n.19).
19. Che con raccomandata del 27 settembre 2018 MCC, dato atto che BANCA G. S.p.a. - a fronte dell’inadempimento di SOCIETÀ R. - ha escusso la garanzia del Fondo ex L. 662/96, ha comunicato di avere erogato, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, l’importo di Euro 186.973,51 alla banca finanziatrice, acquisendo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 c.c. e dell’art. 2, quarto comma, D.M. 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla Società per le somme erogate. MCC ha altresì precisato la natura privilegiata del predetto credito ai sensi degli artt. 1 e 9 D.Lgs. 123/1998 e ai sensi della L. 33/2015 (doc. n. 20).
20. Che successivamente MCC ha provveduto all’iscrizione a ruolo (ruolo n. 2019/000235, reso esecutivo in data 30.11.2018) della somma sopra indicata ein data 1 marzo 2019 Agenzia entrate – Riscossione ha notificato la cartella di pagamento n. 064 2019 00013716 16 000 (cfr. doc. n. 19).
Tutto ciò premesso in fatto, evidenziò la insussistenza di privilegio ai sensi dell’art. 9/5 del D.lgs. 123/1998 in favore del Fondo di Garanzia delle PMI, non potendo neppure trovare applicazione il privilegio ai sensi dell’art. 8 bis D.l. 33/2015; precisò altresì che l’importo di euro 186.973,51 richiesto da MCC con riferimento alla escussione di garanzia BANCA G. era errato e non integralmente dovuto, ammontando il dovuto al massimo a euro 90.000,00.
Si costituì BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. premettendo la funzione svolta dalla esponente nonché il contesto normativo nel quale essa esplica la propria attività ed esponendo:
1. che è incontestata la stipula dei contratti di finanziamento indicati dalla ricorrente nonché pacifico l’inadempimento della ricorrente e l’attivazione della garanzia;
2. che sussiste il privilegio ai sensi dell’art. 9/5 del D.lgs. 123/1998 in favore del Fondo di Garanzia delle PMI, senza che ricorra alcuna lesione della par condicio creditorum;
3. di aver agito in surroga per la somma deliberata e liquidata in favore di BANCA G. su impulso di quest’ultima, che pertanto viene chiamata in causa.
Tutto ciò premesso la resistente concluse nel seguente senso:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
In rito: per i fondati motivi esposti in premessa, ex art. 269 e 702 bis c.p.c. autorizzare la comparente a chiamare in causa il terzo banca BANCA G. S.p.a. (C.F. e P. Iva 00348170101) in persona del L.R.P.T. con sede legale in Milano – 20154 – Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A – e, per l’effetto, se del caso previo mutamento di rito, differire ai sensi dell’art. 702 bis V comma c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del summenzionato terzo nel rispetto dei termini che saranno assegnati;
in ogni caso, stante la complessità e la diversità delle questioni dedotte in giudizio disporre, se ritenuto opportuno il mutamento del rito anche in virtù della prefata richiesta di chiamata di terzo.
In via preliminare, vagliare se del caso la corretta integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate nella sua qualità di ente di riscossione ed emittente delle cartelle esattoriali contestate non citata in giudizio ed adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
In via principale, per tutti i motivi espressi in premessa, rigettare tutte le domande promosse dalla parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto e, per l’effetto, accertare e dichiarare che i crediti vantati in via di surroga da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. nei confronti di SOCIETÀ R. s.r.l. in concordato preventivo e di cui ai ruoli e alle cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate menzionati in premessa, godono tutti di privilegio generale ai sensi dell’art. 24, c. 33, L. n. 449/97, dell’art. 9, c. 5, D.Lgs. n. 123/98, dell’art. 8 bis, c. 3, del L. 24.3.15 n. 33 (inserito in sede di conversione del D.L. 24.1.2015 n. 3), e che, per l’effetto, come crediti privilegiati debbono essere riconosciuti e soddisfatti, con adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario, del caso e di legge; Accertare e, se del caso, confermare il credito fatto valere dalla chiamanda banca BANCA G. S.p.A, e, in subordine ed in denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare la stessa BANCA G. Spa a manlevare la resistente BdM/MCC da ogni eventuale pretesa attorea con condanna della medesima banca e a rifondere quanto BdM/MCC le ha erogato in virtù dell’attivazione della garanzia prestata o delle somme percette e non effettivamente dovute.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese forfetarie IVA e c.p.a. come per legge.”
Autorizzata la chiamata in causa di BANCA G. S.P.A., si costituì SOCIETA’ S.P.A. quale mandataria di BANCA G., con comparsa contestando le pretese di parte ricorrente in ordine alla eccepita erronea escussione, deducendo:
1. che la posizione contabile – perdita - liquidata nella misura del 60% da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A risultava portata dall’esposizione dei Finanziamenti Anticipi Estero afferente all’operazione denominata “Fido Commerciale Transitorio e Temporaneo” fino all’importo massimo di originari € 600.000,00 concessa da BANCA G. S.p.A., con delibera resa in data 04.01.2016 con scadenza al 30.06.2017 a valere sul contratto reso inter partes in data 17.02.2016 (doc. 3), Fido Commerciale Transitorio che risultava ammesso all’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2/100 lett. a) della L. 662/96 e regolato dai decreti del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 31.05.1999 n. 248 e del 03.12.1999 e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.09.2005 con delibera resa dal Consiglio di Gestione del Fondo in data 29.01.2016 – n. pos. 555886 - fino alla concorrenza di €360.000,00=, che rappresenta il 60% di €600.000,00= (doc. 4);
2. che l’ammontare dell’esposizione del menzionato Fido Commerciale Transitorio rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero del credito (18.01.2017), giusta dichiarazione resa in data 05.07.2017 ex par. h) disposizioni operative vigenti L. 662/96 art. 2/100 lettera a) L. 266/97 art. 15, D.M. 248/99, D.M. del 26.06.2012, era indicato alla data del 18.03.2017 pari a €311.622,53= (doc. 5) e di cui alla richiesta di attivazione del fondo ai sensi dei par. H.1, H.3 e H.4 della Parte II delle Disposizioni Operative del 07.07.2017 (doc. 6) , come da n. 14 (quattordici) estratti dal 14.02.2017 al 19.03.2017 dei rapporti a incagli anticipi export, n. 4168047, n. 4200812, n. 4207815, n. 4215325, n. 4216528, n. 4222829, n. 4226543, n. 4229645, n. 4253463, n. 4141328, n. 4189548, n. 4189565, n. 4189580 e n. 4211773 (doc. 7) di cui vi è significativa evidenza anche al doc. n. 24 Ricognizione di debito effettuata da BANCA G. S.p.A. in data 18.01.2017 offerto in comunicazione con l’atto introduttivo del presente giudizio da SOCIETÀ R. S.p.A.;
3. che con racc. a.r. del 27.09.2018 Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ut supra, rendeva comunicazione di surroga, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1203 C.C. e dell’art. 2/4 del D.M. 20.06.2005 in uno con il contestuale invito di pagamento a SOCIETÀ R. S.r.L., ut supra, a sig. X, nella sua qualità di Amministratore Unico di SOCIETÀ R. S.r.L. e a BANCA G. S.p.A. ut supra, dell’importo versato alla banca finanziatrice con valuta 30.05.2018 di €186.973,51= pari al 60% del summenzionato importo di €311.622,53=, oltre ad interessi al tasso ex lege dal 31.05.2018 al 30.09.2018 (doc. 8).
Fissata udienza di discussione mediante trattazione scritta, ex artt. 1/3 del D.L. 125/20, l’art. 221 del D.L. 34 conv dalla L. 77/2020 e l’art. 23 del dl 137/2020 nonché direttive della Presidenza del Tribunale di Mantova in data 8/9/2020,
1. parte ricorrente contestava quanto dedotto dalla resistente così come quanto eccepito dalla terza chiamata, precisando in particolare che “quest’ultima avrebbe erroneamente ricollegato la garanzia rilasciata dal Fondo (posizione M.C. n. 555886) a due linee di credito concesse a SOCIETÀ R. che non sono assistite da alcuna garanzia. Ci si riferisce in particolare, (i) alla linea di credito import concessa per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 (Prog. Fido 40– cfr. pag. 4 doc. 3 Unicredit) ed utilizzata alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo per il minor importo di Euro 178.670,46 nonché (ii) alla linea di credito export concessa per Euro 300.000,00 (Prog. Fido 042– cfr. pag. 5 doc. 3 Unicredit) ed utilizzata per il minor importo di Euro 127.520,00. In questo modo sembrerebbe che il credito vantato da BANCA G. nei confronti di SOCIETÀ R. e garantito dal Fondo sia pari ad Euro 311.622,00 da cui deriverebbe l’importo escusso di Euro 186.973,51 (pari al 60% del credito). Ma così non è”;
2. la resistente insisteva per il rigetto delle istanze del ricorrente, con conferma della cartella e del ruolo di cui all’importo per cui aveva agito in surroga;
3. la terza chiamata insisteva per l’accoglimento delle svolte conclusioni.
La scrivente, all’esito della udienza cartolare, ritenuta la compatibilità del rito con la istruttoria necessaria per la decisione e preso atto che parte ricorrente aveva prodotto, in sede di note di trattazione scritta, nuova documentazione, sulla quale il principio del contraddittorio imponeva che le altre parti prendessero posizione, in sede di rispettive note di trattazione scritta, assegnava termine per il deposito di ulteriore nota di replica, ritualmente depositata dalle parti.
Ragioni in fatto e in diritto
Attesa la natura documentale della controversia, non risultando necessità di CTU contabile richiesta solo in via subordinata da parte ricorrente, e tenuto conto delle istanze formulate dalle parti in sede di note di trattazione scritta, va confermata la compatibilità del rito esperito con la domanda e con la istruttoria documentale necessarie per la decisione.
Va preliminarmente ritenuta la integrità del litisconsorzio rispetto alle domande svolte da parte ricorrente, considerato che per condivisibile giurisprudenza di legittimità, ove, come nella specie, si controverta di vizi attinenti il merito della pretesa, il concessionario della riscossione non è passivamente legittimato a rispondere dei suddetti vizi del ruolo, sicché non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. “il fatto che il contribuente venga "a conoscenza del ruolo, formato dall'ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera di un terzo" (concessionario della riscossione), invero, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1" ("se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi"), non determina (cfr. Cass., trib.: 2 aprile 2007; 14 febbraio 2007 n. 3242) nessuna situazione di litisconsorzio necessario, ne' sostanziale ne' processuale, tra l'ente impositore (autore del ruolo) ed il concessionario detto atteso che quest'ultimo (a parte l'esercizio dei poteri, propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come (salvo ipotesi, neppure adombrate nel caso, di errore materiale) formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella emessa per la riscossione del credito indicato nello stesso”).[1]
Sulla quantificazione del credito in ordine al contratto stipulato con Unicredit
Ciò premesso, la prima domanda svolta da parte della ricorrente[2] è fondata, per i motivi che seguono.
Il titolo da cui origina la garanzia prestata dalla resistente è costituito da contratto di finanziamento fino all’importo di euro 600.000 fino alla data del 30/5/2017 nell’ambito del “rilascio di impegni di garanzia (ad es garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a fronte di operazioni commerciali con scadenza fino a 12 mesi”) (doc. 6).
Si legge in particolare nell’art. 1 del detto negozio che il contratto non costituisce linea di credito immediatamente disponibile; rappresenta l’esito positivo alla data di conclusione dello stesso della valutazione di merito creditizio da parte della Banca in relazione alle esigenze di credito illustrate dal Cliente, ai fini della stipula dei singoli contratti della tipologia prevista, espressi in euro o divisa estera, secondo i termini e le condizioni di seguito previsti.
In relazione a tale operazione MCC concesse una garanzia per una copertura di insolvenza pari al 60% e quindi per euro 360.000,00.
A fronte della contestazione da parte del debitore circa la effettiva esposizione maturata in forza del negozio sopra richiamato (avendo questi riconosciuto una esposizione per €150.000,00 in luogo di € 311.622,00 dichiarati dalla banca creditrice BANCA G.), era onere di quest’ultima fornire dimostrazione dei singoli contratti di garanzia stipulati in forza della linea di credito sopra richiamata, onere che non è stato validamente assolto, atteso che i documenti prodotti dalla terza chiamata (si veda tra l’altro sub doc. 7) attengono a operazioni di anticipi export che non trovano riscontro nel contratto quadro sopra descritto (fonte della garanzia) e relativo a contratto di finanziamento fino all’importo di euro 600.000 fino alla data del 30/5/2017 nell’ambito del “rilascio di impegni di garanzia (ad es garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a fronte di operazioni commerciali con scadenza fino a 12 mesi”.
Parimenti la scheda negoziale prodotta da BANCA G. sub doc. 3 (cfr. pag. 9 e ss.) è il finanziamento fino all’importo di euro 600.000 fino alla data del 30/5/2017 nell’ambito del “rilascio di impegni di garanzia (ad es garanzie, controgaranzie, fideiussioni) a fronte di operazioni commerciali con scadenza fino a 12 mesi” sopra richiamato, e non l’allegato contratto di “finanziamento anticipi estero”, come sostenuto nella narrativa della comparsa.
E nel doc. 24 di parte ricorrente l’unica esposizione rinveniente titolo in un credito “di firma” è quella relativa alla somma di € 150.000,00.
Neppure conduce a diversa conclusione la documentazione depositata da parte della convenuta, ove, con particolare riferimento al doc. 13 della resistente, non si ha modo di desumere sulla base di quali dati si sia pervenuti alla somma di € 186.973,51.
Al contrario, poi, emerge dall’esame del doc. 25 (report integrale della Centrale rischi) di parte ricorrente che l’utilizzato per i crediti di firma fosse, a partire dal mese di maggio 2016, pari a euro 150.000,00 con importo garantito pari a euro 90.000.
In relazione a detto documento non possono essere accolte le contestazioni della terza chiamata, fondate invero sulla capacità rappresentativa del doc. 23 (costituito da alcune pagine della centrale rischi integrale), superate dalla produzione del doc. 25.
Né invero è ammissibile la CTU richiesta da parte ricorrente solo in via subordinata, in quanto volta a sollevare la parte chiamata (terza chiamata) dall’onere di prova sulla stessa gravante, oltre che superflua sulla base delle risultanze documentali sopra ricostruite.
Va conclusivamente dichiarato che il credito restitutorio vantato da MCC nei confronti della Società relativo al Contratto BANCA G. non è pari ad Euro 186.973,51 bensì al minore importo di Euro 90.000,00.
Da tale accertamento discende la fondatezza della domanda svolta dalla resistente nei confronti di UNICREDIT.
Occorre premettere che, come emerge dalla narrativa della comparsa di costituzione, detta domanda trae causa petendi nella richiesta di “ripetizione di somme eventualmente percette e non dovute dall’impresa ricorrente”, da ricondursi alla azione di cui agli art. 2033 c.c.
L’accertamento della natura indebita di quanto corrisposto in eccesso rispetto alla somma di € 90.000,00 comporta l’accoglimento di detta domanda e la terza chiamata va pertanto condannata alla restituzione in favore di BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE, della somma di € 96.973,51, maggiorata di interessi legali dalla data della domanda, corrispondente alla data di notifica della chiamata di terzo, (non essendo stata dedotta né tantomeno provata la mala fede di BANCA G.), sino all’effettivo soddisfo.
Sulla natura del privilegio
Quanto poi alle ulteriori domande svolte da parte ricorrente[3], relative alla natura dei crediti vantati dalla resistente, si osserva quanto segue.
E’ pacifico che l’attivazione della garanzia, in relazione agli importi dedotti in lite, sia dipesa dalla stipula di sei distinti rapporti negoziali (mutuo, finanziamenti chirografari nonché credito per rilascio di garanzie a breve termine: cfr. docc. 1-6 di parte ricorrente) di cui è documentale e incontestata la conclusione.
La controversia verte sulla natura di tali crediti, che la ricorrente sostiene chirografaria mentre la resistente inquadra come privilegiata.
Parte ricorrente ha allegato la inapplicabilità del privilegio di cui all’art. 9.5 del D.Lgs. n. 123/98[4], non vertendosi nell’ambito di credito restitutorio e dovendo ritenersi ricomprese nella fattispecie le sole ipotesi di invalidità della operazione e non quelle (come le presenti) di inadempimento, oltre che le sole erogazioni dirette di denaro, pena una inaccettabile disparità tra tutela del fondo e del creditore originario; al contempo la previsione di cui all’art. 8 bis della L. 33/2015[5], avendo natura innovativa, sarebbe insuscettibile di applicazione retroattiva; infine andrebbe valorizzata, ad escludere il suddetto privilegio, la natura concorsuale del credito con divieto di lesione della par condicio creditorum.
Sulla questione deve condividersi il prevalente e più recente orientamento (a differenza di quanto pare sostenere la ricorrente) espresso dalla Corte di Cassazione, già affermato da questo Tribunale, e volto a riconoscere il contestato privilegio, nei termini che seguono.
In particolare la pronuncia di Corte di cassazione sez. I, 30/01/2019, (ud. 26/10/2018, dep. 30/01/2019), n. 2664[6] ha chiarito le ragioni favorevoli all'applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa, esaminando la nozione lata del termine finanziamento (cfr. punto 11 della decisione) e sottolineando che “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di "revoca" e "restituzione" previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta comunque di assorbire, di "recuperare" il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello "sviluppo delle attività produttive”.
Del resto, come già osservato da questo Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo[7], in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, la previsione della revoca del beneficio e del privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (cfr. Cass. 20-4-2018 n. 9926): in altri termini, dunque, una interpretazione estensiva dell’art. 9.5 in esame (conformemente al dictum di Corte di Cassazione a sezioni unite n. 11930/2010), conduce a concludere che anche il credito derivante dall’escussione della garanzia da parte degli istituti di cui ai contratti docc. 1-6, in quanto avente natura pubblicistica e finalità di sostegno allo sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui alla detta disposizione.[8]
Quanto poi alla obiezione circa la disparità di trattamento tra il creditore di una prestazione di garanzia rispetto a quello garantito, si è condivisibilmente sottolineato che “il privilegio è concesso in ragione della meritevolezza della causa del credito. Nell'ipotesi oggetto di controversia, nell'ambito delle misure di sostegno pubblico alle attività produttive, il legislatore ha scelto di riconoscere tale privilegio al garante e non alla banca perchè mentre quest'ultima ha concesso il mutuo svolgendo la sua ordinaria attività di impresa, l'intervento del garante è quello che trova propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico”[9]: questo significa che la fonte del privilegio è la stessa norma di legge di cui all’art. 9.5, che lo attribuisce in relazione al sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive.
E con riguardo alla natura della norma di cui alla L. 33/2015, (peraltro anteriore a due dei contratti di cui è causa), deve osservarsi che, sulla base delle valutazioni sopra esposte circa la portata della previsione di cui all’art. 9.5 del D.Lgs. n. 123/9, essa non integra né disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè disposizione innovativa, quanto piuttosto, come del resto ritenuto anche dalla Corte di cassazione, una “disposizione ripetitiva e confermativa del regime già vigente”.[10]
Né la pretesa natura concorsuale del credito, (peraltro in relazione a procedura di concordato preventivo) è di per sé idonea a modificare la natura (sulla base della tesi che il carattere di credito di regresso o di surroga imporrebbe l’equiparazione al credito garantito), proprio per quanto sopra osservato in relazione alla previsione normativa ed espressa del suddetto privilegio ab origine in favore del garante, sicché non viene integrata alcuna lesione del principio di cristallizzazione del passivo.
In definitiva, dunque ai crediti in questione (con la precisazione per la quale il credito vantato in relazione al contratto stipulato con BANCA G. va ridotto nella misura sopra indicata) deve riconoscersi il privilegio generale mobiliare, tale essendo la natura del privilegio ivi contemplato, come si desume dalla lettera dell’art. 8 bis della legge n. 33/2015.
Sulle spese di lite
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra parte ricorrente e la resistente; quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra la resistente e la terza chiamata, essa segue la soccombenza di quest’ultima. La liquidazione del compenso viene effettuata in applicazione del DM 55/14 e ss. mm. come segue, avuto riguardo alla specialità del rito, alla assenza di fase istruttoria e alla contenuta articolazione della fase decisionale:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.430,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.550,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.025,00
Compenso € 6.005,00
Va infine disposta la trasmissione di copia della presente ordinanza alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni effettuate dalla terza chiamata BANCA G. ai fini della erogazione della garanzia da parte di MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. in ordine alla somma di € 186.973,51 in luogo di € 90.000,00 oggetto della garanzia azionata.
P.Q.M.
1. In accoglimento della prima domanda proposta da parte ricorrente, accerta e dichiara che il credito restitutorio vantato da M.C.C. nei confronti di SOCIETÀ R. S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO e relativo al “Contratto Unicredit” non è pari ad € 186.973,51, bensì è pari al minore importo di € 90.000,00;
2. Conseguentemente condanna la terza chiamata BANCA G. alla restituzione in favore di BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. della somma di euro 96.973,51, oltre a interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo;
3. Rigetta le ulteriori domande proposte da parte ricorrente e, in parziale accoglimento di quelle di parte resistente, accerta e dichiara che i crediti vantati in via di surroga da BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. nei confronti di SOCIETÀ R. s.r.l. in concordato preventivo e di cui ai ruoli e alle cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate e dedotti in lite, (eccezion fatta, quanto al credito di cui al ruolo n. 2019 / 000235 di cui alla cartella di pagamento n. 064 2019 00013716 16 000 sub doc. 19, per il limitato importo di euro 96.973,51 di cui al punto 1), godono di privilegio generale mobiliare ex art. 8 bis della legge n. 33/2015;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente;
5. Condanna BANCA G. s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., che liquida in € 379,50 per spese e in € 6.005,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. Dispone che a cura della Cancelleria copia della presente ordinanza sia trasmessa alla locale Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza in ordine a quanto indicato in motivazione.
Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege
Si comunichi.
Mantova, 15 marzo 2021
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
[1] Ex multis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 933 del 16/01/2009.
[2] Accertare e dichiarare che il credito restitutorio vantato da MCC nei confronti della Società relativo al Contratto BANCA GARANTITAnon è pari ad Euro 186.973,51 bensì al minore importo di Euro 90.000,00.
[3] 2. Accertare e dichiarare che il credito restitutorio vantato da MCC nei confronti della SOCIETA’ RICORRENTE pari complessivamente ad Euro 777.288,39 ha natura chirografaria.
IN VIA SUBORDINATA
3. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale di cui al n. 2, accertare e dichiarare che il credito restitutorio vantato da MCC nei confronti della Società pari ad Euro 495.942,24, relativo al Contratto BANCA A, Contratto BANCA B 2012, Contratto BANCA C, Contratto Mediocredito, ha natura chirografaria in quanto manca delle caratteristiche necessarie per il riconoscimento del privilegio di cui all’art.9, quinto comma, D.Lgs. 123/1998 ed è sorto anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 3/2015 e che solo il minore importo di Euro 281.346,15, relativo al Contratto BANCA B 2015 e Unicredit, ha natura privilegiata in quanto sorto dopo l’entrata in vigore del D.L. 3/2015.
[4] 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
[5] 3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. ).
[6] Richiamata e condivisa da Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30739, Cassazione civile sez. I, 31/05/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 31/05/2019), n.14915, Cass. Civile sez. I, 9 marzo 2020, n. 6508.
[7] Tribunale Mantova, ordinanza 03 Ottobre 2019. Pres., est. Bernardi.
[8] Ex multis Cass. Civile sez. I, 9 marzo 2020, n. 6508.
[9] Cassazione civile sez. III, 26/11/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30739, cit.
[10] Cassazione civile sez. I, 31/05/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 31/05/2019), n.14915; Cass., sez. VI, 25/11/2019 n. 30621.