Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25235 - pubb. 04/05/2021

Leasing: vi è litispendenza tra il giudizio per il pagamento dei canoni e della penale e quello per la restituzione del bene?

Tribunale Roma, 23 Aprile 2021. Est. Coderoni.


Contratto di leasing – Opposizione a decreto ingiuntivo – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per la restituzione del bene – Litispendenza – Art. 295 c.p.c. – Art. 274 c.p.c. – Rapporto di pregiudizialità – Sussiste – Sospensione del procedimento



Sussiste un evidente rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale nel contratto di leasing ed il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per la restituzione del bene, in quanto l’accoglimento della domanda del secondo procedimento richiede l’accertamento dei medesimi presupposti (risoluzione del contratto) che formano oggetto di accertamento incidentale preliminare del primo procedimento.

Se è vero che la Cassazione ha più volte affermato che l’art. 295 c.p.c. non è applicabile ai casi in cui i due giudizi pendano davanti allo stesso giudice o davanti al medesimo ufficio giudiziario, dovendosi in tal caso ricorrere, ove lo consenta lo stato ed il grado delle cause, allo strumento della riunione ex art. 274 c.p.c. (Cass. sez. 6-2, ord. n. 18286 del 17/09/2015; sez. 6-3, n. 12436 del 17/05/2017), è pur vero che la norma torna applicabile nel caso, appunto, in cui la riunione non sia possibile, atteso che entrambi gli istituti mirano allo stesso fine di evitare potenziali conflitti di giudicato. (Vincenzo Cannarozzo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Vincenzo Cannarozzo



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