Leasing
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25175 - pubb. 22/04/2021
Invalidità della clausola di indicizzazione al cambio tra monete per mancanza di meritevolezza ex art. 1322 comma 2° c.c.
Appello Trieste, 15 Aprile 2021. Pres. De Rosa. Est. Zenatto.
Contratto di finanziamento (leasing) – Clausola di indicizzazione al cambio tra monete – Natura di contratto autonomo atipico ed aleatorio – Valutazione meritevolezza ex art. 1322 comma 2° c.c.. – Invalidità per indeterminatezza aleatorietà squilibrio contrattuale
Spese di lite – Risultato della C.T.U. – Principio della soccombenza
La clausola di indicizzazione al cambio tra monete, quando inserita in un contratto di finanziamento (leasing) regolato in Euro, mostra natura di contratto / clausola avente causa autonoma, non rappresentando un elemento naturale del negozio giuridico (oggi tipizzato) e nemmeno necessario al buon funzionamento dello stesso.
In ragione dell’autonomia, atipicità ed aleatorietà di tale clausola / contratto, la causa di questa rimane soggetta alla valutazione di meritevolezza da parte del Giudice ex art. 1322 comma 2° c.c..
Tale valutazione non si esaurisce nella mera constatazione della liceità del contratto, o dell’oggetto di questo, dovendosi, invece, concretizzarsi nell’esame del risultato perseguito tramite lo stesso, similmente a quanto avviene opinando ex art. 1418 c.c..
La meritevolezza di causa della clausola di indicizzazione manca, quando questa risulti connotata da indeterminatezza, aleatorietà, squilibrio assoluto tra le prestazioni richieste ai contraenti. Di qui la constatazione dell’invalidità / inefficacia della stessa.
Il principio in forza del quale le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente non trova deroga nemmeno nel caso in cui il Giudice si discosti dalla valutazione operata dal C.T.U. in ordine ai fatti di causa. (Paolo Righini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Paolo Righini
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