Procura Generale Cassazione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25024 - pubb. 20/03/2021
L’applicabilità dell’art. 10 l.fall. non soggiace ad altre limitazioni al di fuori di quelle espressamente previste dal comma 1
Procura Generale Cassazione, 02 Settembre 2020. Sost. Prog. Gen. Giovanni Battista Nardecchia.
Dichiarazione di fallimento - Società - Trasformazione regressiva - Cancellazione dalla sezione ordinaria – Art. 10 l.fall. - Applicabilita’
L’applicabilità dell’art. 10 l.fall. non soggiace ad altre limitazioni al di fuori di quelle espressamente previste dal comma 1 della norma e quindi, ricorrendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese a prescindere da ogni valutazione delle vicende successive a tale cancellazione. (Fonte: Sito ufficiale della Procura generale presso la Corte di Cassazione)
Il testo integrale
Vedi la decisione Cassazione 25 Gennaio 2021, n. 1519.
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