Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25013 - pubb. 18/03/2021

La durata nel tempo e le sorti dell’Ordinanza 'di ingiunzione' ex art. 186 ter c.p.c. sono strettamente legate alla pronuncia della Sentenza definitiva

Tribunale Torino, 24 Febbraio 2021. Est. Di Capua.


Ordinanza “di ingiunzione” ex art. 186 ter c.p.c. – Efficacia – Revocabilità – Opposizione a decreto ingiuntivo – Revoca



La durata nel tempo e le sorti dell’Ordinanza “di ingiunzione” ex art. 186 ter c.p.c. (a prescindere dalla sua ultrattività nel caso di estinzione del processo) sono strettamente legate alla pronuncia della Sentenza definitiva. Com’è noto, infatti, siffatta Ordinanza “è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma” (cfr. art. 186 ter, 3° comma, c.p.c.); pertanto, ove il processo pervenga alla sua meta naturale, l’Ordinanza in questione è destinata ad essere sostituita ed assorbita dalla Sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena e, precisamente, nel caso di Sentenza di accoglimento, quest’ultima, in virtù della provvisoria esecutorietà conferitale dall’art. 282 c.p.c., è idonea a reggere l’efficacia esecutiva che eventualmente era già dell’Ordinanza.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall’opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

CONCLUSIONI  DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 6.11.2020 ed a verbale di udienza “figurata” in data 25.11.2020):

 “Voglia il Giudice Unico Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione o deduzione respinta, previe le necessarie declaratorie in fatto ed in diritto;

Nel merito ed in via principale: preso atto di quanto disposto con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 02.03.2020 e dell’intervenuto pagamento medio tempore da parte dell’attrice in opposizione, rideterminare i reali e più corretti rapporti di dare/avere sussistenti tra le parti, con riconoscimento dei servizi aggiuntivi e suppletivi, eccedenti gli accordi contrattuali, svolti da LA TE. in luogo di A.C., con riconoscimento e quantificazione del loro controvalore, come meglio indicato in atti, per una somma non inferiore ad Euro 7.540,00 o in quell’altra somma che emergerà in corso di causa o che l’Ill.mo Giudicante riterrà di liquidare anche in via equitativa. Con conseguente condanna al pagamento in capo alla convenuta A.C..

In ordine agli ulteriori ed arrecati danni: per quanto concerne l’impiego di mezzi e personale de LA TE. sottratto alle altre mansioni, come meglio indicato in atti, ai verbali di causa ed alla documentazione prodotta, condannare la convenuta al pagamento della somma non inferiore ad Euro 5.000,00 o in quell’altra che l’Ill.mo Giudicante riterrà di liquidare anche in via equitativa.

Per quanto concerne i danni all’immagine ed alla credibilità aziendale de LA TE., come meglio indicato in narrativa, condannare la convenuta al pagamento della somma non inferiore ad Euro 3.000,00 o in quell’altra che l’Ill.mo Giudicante riterrà di liquidare anche in via equitativa.

Con vittoria delle spese di lite tutte.

In via subordinata: tenuto conto delle doglianze espresse in relazione alle obbligazioni contrattuali intercorse in forza della documentazione versata in atti nel corso dell’istruzione probatoria, preso atto dell’intervenuto integrale pagamento delle somme indicate nell’ordinanza ingiunzione ex art 186 ter c.p.c. del 02.03.2020, accertare e dichiarare l’integrale adempimento da parte di LA TE. S.r.l. in ordine alle causali di cui al ricorso monitorio.

Con compensazione delle spese di lite, quanto meno per quelle riferite alla fase di opposizione, essendo quelle monitorie già state onorate in precedenza ed in forza dell’ordinanza ingiunzione ex art 186 ter c.p.c..

In via istruttoria: ove ritenuto opportuno ammettersi le prove indicate nella memoria ex art 183 c.p.c. n. 2 del 26.08.2020.

Salvis iuribus.”.

 

Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 10.11.2020 ed a verbale di udienza “figurata” in data 25.11.2020):

 “Piaccia al TRIBUNALE ILL.MO, contrariis reiectis;

IN VIA PRELIMINARE:

- concedere la provvisoria esecutorietà …omissis…

- in via di subordine emettere ordinanza ingiunzione …omissis…

NEL MERITO:

- dato atto che non è intervenuta alcuna contestazione in ordine alle forniture oggetto del ricorso monitorio ed in ordine al quantum per cui si è agito;

- dato atto che in data 23.6.2020 parte opponente, come da comunicazioni intercorse tra le parti, ha provveduto al pagamento di quanto oggetto dell’ordinanza ex art. 186 ter cpc;

- confermare integralmente l’ordinanza ingiunzione ex art 186 ter cpc del 2.3.2020;

- in ogni caso, respingere le domande avverse, accertare e dichiarare l’inadempimento de LA TE. S.r.l. e, per l’effetto, dichiararla tenuta al pagamento della somma di Euro 76.796,97, per le causali di cui al ricorso monitorio, detratti gli acconti versati, per complessivi Euro 60.000,00, ed Euro 1.232,20 per le fatture di La Te. nn. 157 e 158 dell’8.7.2019, e così residualmente Euro 15.564,77, oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture sino al saldo effettivo, nonché le spese relative alla fase monitoria, ovvero relative all’ordinanza ex art. 186 ter cpc, così come liquidate, ovvero veriore altra somma di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Ammettere, per quanto d’occorrenza e ove ritenuto necessario e non provato per tabulas, le prove per interpello e testi in materia diretta sulle circostanze di fatto di cui alla seconda memoria istruttoria.

- Dichiarare inammissibili i capi dedotti ex adverso per le motivazioni di cui alla terza memoria istruttoria, in caso di loro denegata ammissione, ammettere la deducente alla prova contraria sui capi di prova di cui alla memoria ex art. 183 n. 2 cpc ed ammettere, altresì, in controprova i capi di riferimento di cui alla seconda memoria istruttoria, nonché l’ammissione dei capi da n. 25 a n. 48, nonché l’ammissione della documentazione allegata alla alla memoria ex art. 183 n. 3 cpc, che è stata prodotta in controprova rispetto a quella ex adverso depositata con la seconda memoria istruttoria.

- Ammettere i documenti tutti prodotti.

- Ordinare ai sensi dell’art. 210 c.p.c. alla controparte di esibire le fatture emesse nei confronti dei propri clienti, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2018 e il mese di maggio 2019 in favore dei quali risulta aver effettuato direttamente le forniture dei prodotti petroliferi dell’A.C..

Si indicano a testi: 1) sig.ra Carla Barion c/o A.C. S.r.l.; 2) sig. Domenico Occhetti c/o A.C. S.r.l.; 3) sig.ra Nadia Viberti c/o A.C. S.r.l.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di esposti, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario al 15%, IVA (ove non detraibile), CPA e successive occorrende relative al presente procedimento, come per legge.”

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);

- ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

 

1.2. Su ricorso depositato dalla società A.C. S.r.l. (già A.C. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. VA. Enrico, il Tribunale di Torino, con decreto n. 7817/2019, datato 16/08/2019, depositato in data 19/08/2019, ha ingiunto alla società LA TE. S.r.l., in persona della legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 76.796,97, gli interessi come da domanda oltre ad Euro 1.196,00 per spese di assistenza legale per recupero credito stragiudiziale ex art. 6 del d.lgs. 231/2002, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 2.135,00 per compensi, Euro 406,50 per esposti, oltre a spese generali, i.v.a., c.p.a. e successive occorrende.

 

1.3. Con atto di citazione datato 7.10.2019 ritualmente notificato, la società LA TE. S.r.l., in persona della legale rappresentante pro tempore, sig.ra A. Mariantonietta ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“In via pregiudiziale: la difesa attorea si oppone all’eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutorietà del DI opposto, avendo la debitrice medio termine effettuato pagamento di acconti per complessivi Euro 60.000,00 e ritenendo facilmente riscontrabile il fumus boni iuris della presente opposizione in relazione alla decisamente inferiore somma residua, da porsi per altro in legittima quanto fondata compensazione per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.

In via preliminare: dare atto che la Società LA TE. S.r.l. ha effettuato, medio termine, versamenti per complessivi Euro 60.000,00, ritenendo in tal modo, previa corretta definizione dei rapporti di dare/avere e conseguente legittima compensazione, nella misura di Euro 16.872,20 secondo quando eccepito nella narrativa del presente atto, con la conseguenza che nulla sia ancora dovuto dalla Società LA TE. in favore della Società A.C..

Nel merito ed in via principale: per quanto già espresso nelle domande sopra svolte, tenuto conto degli intervenuti pagamenti per complessivi Euro 60.000,00 ed operata la opportuna compensazione nei termini espressi nell’eccezione in via di compensazione, dichiarare che, ad oggi, nulla è più dovuto dalla Società LA TE. nei confronti della Società A.C. S.r.l..

In via subordinata: rideterminare i reali e più corretti rapporti di dare/avere sussistenti tra le parti, limitando l’eventuale e non creduto residuo ancora dovuto agli esiti della rideterminazione.

Con vittoria delle spese di lite tutte.”

 

1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta società A.C. S.r.l. (già A.C. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. VA. Enrico, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“IN VIA PRELIMINARE:

- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all’importo di Euro 15.564,77 (derivante dalla compensazione tra il credito azionato in via monitoria, gli acconti versati ex adverso e le fatture di LA TE. nn. 157 e 158 dell’8.7.2019), oltre alle spese legali liquidate nella fase monitoria (atteso che il pagamento degli acconti è avvenuto successivamente alla concessione del decreto), considerato che l’opposizione non è fondata su idonea prova scritta né è di pronta soluzione;

- in via di subordine emettere ordinanza ingiunzione ex art. 186 bis e/o ter c.p.c. limitatamente all’importo di Euro 15.564,77 derivante dalla compensazione tra il credito azionato in via monitoria, gli acconti versati ex adverso e le fatture di LA TE. nn. 157 e 158 dell’8.7.2019;

NEL MERITO:

- dato atto che non è intervenuta alcuna contestazione in ordine alle forniture oggetto del ricorso monitorio ed in ordine al quantum per cui si è agito,

- respingere le avverse domande, in quanto tutte infondate, per tutti i motivi in fatto e di diritto esposti e, per l’effetto, confermare integralmente il decreto in-giuntivo della cui opposizione trattasi ivi compresa la statuizione sulle spese;

- in ogni caso, respingere le domande avverse, accertare e dichiarare l’inadempimento de La Te. S.r.l. e, per l’effetto, dichiararla tenuta e con-dannarla al pagamento della somma di Euro 76.796,97, per le causali di cui al ricorso monitorio, detratti gli acconti versati, per complessivi Euro 60.000,00, ed Euro 1.232,20 per le fatture di La Te. nn. 157 e 158 dell’8.7.2019, e così resi-dualmente Euro 15.564,77, oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture sino al saldo effettivo, nonché le spese relative alla fase monitoria così come liquidate in decreto, ovvero veriore altra somma di giustizia.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ammettere, per quanto d’occorrenza, le prove per interpello e testi in materia diretta, indiretta e contraria sulle circostanze di fatto di cui in narrativa, con riserva di integrazione e ricapitolazione nei termini di cui all’art. 183 c.p.c.

- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla controparte di esibire le fatture emesse nei confronti dei propri clienti, in favore dei quali risulta aver effettuato direttamente le forniture dei prodotti petroliferi dell’A.C..

IN OGNI CASO:

Con vittoria di esposti, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario al 15%, IVA (ove non detraibile), CPA e successive occorrende, come per legge.”

 

1.5. Con Ordinanza datata 02.03.2020 il Giudice Istruttore:

ha rigettato l’istanza proposta dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere la concessione dell’esecuzione provvisoria parziale, del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all’importo di Euro 15.564,77;

ha ingiunto, ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., alla parte attrice opponente società LA TE. S.r.l. di pagare in favore della parte convenuta opposta la somma di Euro 15.564,77 (pari alla differenza tra quanto ancora da versare in virtù del decreto ingiuntivo per Euro 76.796,97 in linea capitale e gli acconti ricevuti in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per complessivi Euro 60.000,00, nonché l’importo complessivo di cui alle fatture nn. 157 e 158 dell’8.8.2019 della società LA TE. S.r.l. per complessivi Euro 1.232,20), oltre interessi conteggiati dalla data di scadenza delle fatture sino al soddisfo ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, oltre alle spese per il recupero delle somme ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 pari ad Euro 1.196,00 ed oltre alle spese del procedimento, pari ad Euro 2.135,00 per compensi ed Euro 406,50 per esposti, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.

ha dichiarato tale Ordinanza provvisoriamente esecutiva;

ha concesso alle parti i termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.

 

1.6. Con Decreto in data 21.05.2020 il Giudice Istruttore:

- preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, in particolare:

dell’art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale, per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: “h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”;

della Delibera CSM n. 186 dell’11/03/2020, che raccomanda l’adozione di misure organizzative degli uffici con il coinvolgimento dell’avvocatura;

del “Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto” predisposto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 28/04/2020;

ha disposto lo svolgimento dell’udienza già fissata per il 28.10.2020 nelle forme dell’udienza “figurata”, mediante il deposito telematico di “note scritte” sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, con termine per l’eventuale deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto ed assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle predette “note scritte”.

 

1.7. Con Ordinanza in data 2.11.2020 il Giudice Istruttore:

- ha rigettato le deduzioni istruttorie proposte dalle parti;

- ha invitato le parti a precisare le conclusioni, fissando udienza “figurata” al 25.11.2020.

 

1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.

 

1.9. All’udienza “figurata” in data 25.11.2020 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.

 


 

2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c..

L’istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 2.11.2020, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte attrice opponente in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

il capo 1) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 2) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 3) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 3a) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 3b) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 4) su circostanza in parte documentale, in parte negativa, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 4a) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 5) su circostanza in parte documentale, in parte negativa, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 5a) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

capo 5b) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 5b) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 6) su circostanza in parte documentale, in parte negativa, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 6a) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 7) su circostanza in parte documentale, in parte negativa, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 7a) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 8) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 8a) su circostanza in parte negativa, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 8b) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 9) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 10) su circostanza in parte negativa, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 11) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 11a) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 12) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 13) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 14) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;

 

2.2. A sua volta, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta opposta ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 183, 6° comma, n. 2) e n. 3), c.p.c..

L’istanza non può trovare accoglimento.

Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza, le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla parte convenuta opposta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

il capo 1) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;

il capo 2) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 3) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;  il capo 4) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 5) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 6) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;

il capo 7) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 8) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 9) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;

il capo 10) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 11) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;

il capo 12) su circostanza in parte documentale, in parte generica ed in parte valutativa;

il capo 13) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;

il capo 14) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;

il capo 15) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;

il capo 16) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;

il capo 17) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;

il capo 18) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 19) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 20) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 21) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 22) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 23) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;

il capo 24) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa.

Risulta poi irrilevante l’ordine di esibizione richiesto dalla parte convenuta opposta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.

Infine, risultano inammissibili le prove orali dedotte dalla parte convenuta opposta in materia contraria, non essendo state ammesse le prove in materia diretta di controparte.

 

 

3. Sul merito della presente causa.

3.1. Passando ad esaminare il merito della presente causa, si deve innanzitutto osservare che l’attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto riferendo:

- che la società ricorrente, dedita all’attività di fornitura di prodotti petroliferi per riscaldamento e autotrazione, è creditrice nei confronti della società LA TE. S.r.l. (P. IVA 08870300012), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Oulx (TO), frazione Beaume n. 46, della somma complessiva di Euro 76.796,97 (già detratti gli acconti di cui al punto seguente), come meglio risultante dalle fatture n. 60699 del 15.11.2018, per residui Euro 5.850,17 (doc. 1), n. 1433 del 23.11.2018, per Euro 11.102,00 (doc. 2), n. 1482 del 4.12.2018, per Euro 10.736,00 (doc. 3), n. 1493 del 17.12.2018, per Euro 4.392,00 (doc. 4), n. 1494 del 19.12.2018, per Euro 8.784,00 (doc. 5), n. 60884 del 19.12.2018, per Euro 10.883,60 (doc. 6), n. 1512 del 24.12.2018, per Euro 9.552,60 (doc. 7), n. 14 del 4.1.2019, per Euro 2.112,80 (doc. 8), n. 16 del 5.1.2019, per Euro 9.552,60 (doc. 9), n. 58 del 14.1.2019, per Euro 8.784,00 (doc. 10), n. 261 del 14.2.2019, per Euro 3.367,20 (doc. 11), n. 1204 del 2.5.2019, per Euro 1.220,00 (doc. 12), come da estratto conto aggiornato al 4.7.2019 (doc. 13);

- che, nonostante i numerosi solleciti, anche a mezzo del legale con comunicazione a mezzo PEC di data 5.07.2019 (doc. 14), la società debitrice provvedeva solo parzialmente ad onorare la propria obbligazione di pagamento, tramite acconti in data 11.7.2019, per Euro 2.000,00 (doc. 15), in data 15.7.2019, per Euro 2.000,00 (doc. 16), in data 19.7.2019, per Euro 1.500,00 (doc. 17) e in data 22.7.2019, per Euro 8.000,00 (doc. 18);

- che il credito è certo, liquido ed esigibile;

- che, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, le spese precedenti ed attinenti la fase della messa in mora vengono indicate nella misura di Euro 1.196,00 (Euro 1.000,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali 15% per Euro 150,00 e Cassa Previdenza Avvocati 4% per Euro 46,00), ovvero nella misura liquidanda dall’Ill.mo Giudicante anche ai sensi del D.M. 55/2014 e ritenuta di ragione dovuta (cfr. doc. 19).

 

3.2. Ciò chiarito, risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta  (cfr. anche i docc. da 1 a 23 della parte convenuta opposta):

- la società LA TE. S.r.l. si occupa della fornitura, installazione e manutenzione di impianti termici in genere, elettrici, idrosanitari e a gas;

- tra le parti sussistevano accordi contrattuali relativi alla fornitura di gasolio alla società LA TE. S.r.l., alla fornitura di gasolio ai clienti finali della società LA TE. S.r.l., all’attività di procacciamento di affari a favore della A.C. S.r.l. ed ai servizi logistici ed accessori a favore di quest’ultima;

- la società LA TE. S.r.l. si rendeva inadempiente nel pagamento per le forniture di cui alle fatture n. 60699 del 15.11.2018, per residui Euro 5.850,17, n. 1433 del 23.11.2018, per Euro 11.102,00, n. 1482 del 4.12.2018, per Euro 10.736,00, n. 1493 del 17.12.2018, per Euro 4.392,00, n. 1494 del 19.12.2018, per Euro 8.784,00, n. 60884 del 19.12.2018, per Euro 10.883,60, n. 1512 del 24.12.2018, per Euro 9.552,60, n. 14 del 4.1.2019, per Euro 2.112,80, n. 16 del 5.1.2019, per Euro 9.552,60, n. 58 del 14.1.2019, per Euro 8.784,00, n. 261 del 14.2.2019, per Euro 3.367,20, n. 1204 del 2.5.2019, per Euro 1.220,00, come da estratto conto aggiornato al 4.7.2019;

 - la società LA TE. S.r.l. corrispondeva unicamente acconti, rispettivamente, in data 11.7.2019 per Euro 2.000,00, in data 15.7.2019 per Euro 2.000,00, in data 19.7.2019 per Euro 1.500,00 ed in data 22.7.2019 per Euro 8.000,00;

- pertanto, la società la A.C. S.r.l. richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 7817/2019, datato 16/08/2019, depositato in data 19/08/2019 e notificato in data 27.08.2019;

- la società LA TE. S.r.l. corrispondeva poi successivi acconti successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto per complessivi Euro 60.000,00 e, precisamente, Euro 10.000,00 in data 1.10.2019, Euro 20.000,00 in data 2.10.2019, Euro 15.000,00 in data 3.10.2019  ed Euro 15.000,00 in data 4.10.2019; tale somma di Euro 60.000,00 dev’essere dunque detratta dal credito originariamente vantato dalla società A.C. S.r.l. portato dal decreto ingiuntivo opposto, come del resto espressamente richiesto anche dalla parte convenuta opposta già in comparsa di costituzione e risposta ;

- in data 3.10.2019 la società LA TE. S.r.l. restituiva alla società A.C. S.r.l. le somme riscosse per conto di quest’ultima dai clienti della stessa, per complessivi Euro 9.941,00 di cui alle fatture LA TE. S.r.l. n. 157/2019 di Euro 492,88 e n. 158/2019 di Euro 739,32, pari a complessivi Euro 1.232,20 (nonostante la scadenza dei predetti pagamenti fosse del febbraio-marzo 2019 e che dette somme fossero già stata e incassate dalla predetta società LA TE. S.r.l.) (cfr. docc. 22 e 23 della parte convenuta opposta e  doc. 8 della parte attrice opponente); anche tale somma di Euro 1.232,20 dev’essere detratta dal credito originariamente vantato dalla società A.C. S.r.l. portato dal decreto ingiuntivo opposto, come del resto espressamente richiesto anche dalla parte convenuta opposta già in comparsa di costituzione e risposta.

 

3.3. La parte attrice opponente non ha specificamente contestato le predette circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta (essendosi limitata a sollevare le eccezioni di cui infra). Ora, ai sensi dell’art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 45 Legge n. 69/2009), il  Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Del resto, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell’atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre; Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. Merito 2012, 3, 590).

La parte attrice opponente, infatti, si è limitata ad eccepire:

- che la società LA TE. S.r.l. ha da sempre confermato la volontà di pagare quanto dovuto alla A.C., provvedendo, a seguito della formale diffida del 05.07.2019, a versare acconti ravvicinati per complessivi Euro 13.500,00 entro fine luglio e richiedendo solamente ad A.C. di attendere settembre per ulteriori pagamenti sino al saldo dal momento che LA TE. S.r.l. stava attraversando una momentanea crisi di liquidità, dipesa soprattutto da alcune “incomprensioni” avute con l’Istituto bancario, che in allora erano in via di definizione, ma che, una volta “risolte”, avrebbero consentito a LA TE. S.r.l. di provvedere ad ulteriori e più cospicui pagamenti sino a raggiungere il saldo in tempi ragionevoli;

- che quanto sopra si è puntualmente verificato, tanto che, medio termine, nonostante la quantomeno “improvvida” notifica del decreto ingiuntivo, la società LA TE. S.r.l., ad ulteriore e materiale conferma della volontà di onorare quanto dovuto, ha provveduto ad effettuare versamenti in favore di A.C. per ulteriori Euro 60.000,00 (doc. 2 bonifici) oltre ai 13.500,00 già corrisposti;

- che, per contro, nel corso del rapporto commerciale, anche la stessa A.C. ha attraversato numerose “problematiche” (tanto da essere stata “trasformata” da S.p.A. in S.r.l.) causando numerosi disservizi, ritardi e mancate consegne, non solo provocando fondate lamentele da parte dei Clienti e, in alcuni casi, vera e propria perdita della clientela, ma comportando per LA TE. S.r.l. l’esecuzione di prestazioni e servizi (quali la consegna al cliente ed addirittura la necessità, per poter onorare le forniture, di dover recarsi con mezzi propri al deposito A.C. di Rivalta, nonché tutto il relativo servizio di segreteria e registrazione documenti), non previsti dall’accordo contrattuale con A.C., che invece prevedeva espressamente che sarebbe stata A.C. medesima a provvedere alle consegne ai Clienti finali, mentre LA TE. S.r.l. doveva solo provvedere a procacciare le forniture e a contattare la clientela per la definizione delle quantità e delle tempistiche delle consegne;

- che la stessa A.C., nella persona del rag. VA. Enrico, nel periodo della propria “difficoltà” organizzativa e funzionale, aveva assicurato che tutti i sopraddetti servizi suppletivi sarebbero stati riconosciuti e monetizzati in favore de LA TE. S.r.l., secondo la prassi di settore, in relazione alle forniture e con riconoscimento forfettario di Euro 500,00 mensili per il servizio di segreteria (cfr. mail e messaggi WhatsApp);

- che il servizio di segreteria è stato svolto per complessivi mesi sei (da novembre 2018 a fine aprile 2019), per un controvalore di Euro 3.000,00 (Euro 500,00 mensili X mesi 6 = Euro 3.000,00) mentre;

b) le consegne ai clienti finali effettuate da LA TE. S.r.l. con mezzi e personale proprio, partendo dal proprio deposito di Oulx – Beaume, sono state ben 22 (cfr. docc. di trasporto ), per complessivi 156.000 litri di gasolio (trasportati da A.C. da Venaria al deposito di Oulx de LA TE. S.r.l., ma non consegnati alle sedi dei vari Clienti finali) a cui, per prassi di settore (nonché come ripromesso da A.C.), deve essere riconosciuto un “agio consegna” pari allo 0,02 Euro/l e così per complessivi Euro 3.120,00 (156.000 x 0,02 = 3.120,00); tale necessario servizio in capo all’opponente è imputabile all’A.C. che non si premurava di effettuare le consegne al cliente finale, come indicato nei contratti, ma si limitava, per carenza di personale e mezzi propri, a scaricare il gasolio presso il deposito LA TE. S.r.l.;

- che inoltre, stante i ritardi e le “difficoltà tecniche” di A.C., che, per le carenze organizzative e di personale, non riusciva a far fronte agli ordinativi, LA TE., per sopperire alle manchevolezze di A.C. e servire i clienti finali, ha dovuto provvedere al prelievo del gasolio, sempre con personale e mezzi propri, addirittura dal deposito A.C. di Venaria per poi stoccarlo provvisoriamente nelle proprie cisterne del deposito di Oulx e successivamente “suddividerlo” per le singole forniture;

- che i trasporti per il prelievo del gasolio presso il deposito A.C. di Venaria sono stati in totale 8 (effettuati tra il 18.10.18 ed il 05.01.2019, cfr. docc. di trasporto) per un totale di 71.000 litri, ai quali va parimenti applicato “l’agio trasporto” nei termini di cui sopra per 0,02 Euro/l e così per ulteriori Euro 1.420,00 (71.000 x 0,02 = 1.420,00);

- che i predetti trasporti effettuati da LA TE. S.r.l. in luogo di A.C., oltre all’impiego ed all’impegno di mezzi e personale, hanno comportato necessariamente la creazione e la registrazione di tutti i relativi documenti di trasporto; con impiego di personale e mezzi, nonché costi “vivi” che invece secondo accordi contrattuali avrebbero dovuto gravare in capo ad A.C.;

- che, sotto il profilo meramente contabile, A.C. non ha infine provveduto alla compensazione delle fatture LA TE. S.r.l. 157 e 158 del 08.07.2019 per complessivi Euro 1.232,20;

- che dalla somma complessiva asseritamente dovuta ad A.C. devono necessariamente essere poste in compensazione tutte le somme e per le causali di cui sopra (Euro 3.000,00 per spese segreteria; Euro 3.120,00 per “agio consegne”, Euro 1.420,00 per “agio trasporto” da deposito A.C.; Euro 1.232,20 per compensazione fatture) e così per complessivi e non inferiori Euro 8.772,20;

- che, inoltre, i mezzi e soprattutto il personale di LA TE. S.r.l., invece di provvedere al trasporto da Rivalta ed alle consegne ai singoli clienti, tutte operazioni che dovevano essere effettuate da A.C., avrebbero ovviamente dovuto essere invece impiegati per svolgere le altre mansioni de LA TE. S.r.l., così come la segreteria, provocando maggiori costi ed un danno che viene quantificato, in relazione ad una annualità, in via forfettaria e nei “minimi”, in non meno di Euro 5.000,00, con riserva di meglio indicare e quantificare in corso di causa ed in caso di mancata composizione transattiva;

- che i disservizi, le mancate consegne ed i ritardi posti in essere da A.C. hanno inoltre comportato le legittime lamentele dei clienti destinatari finali, nonché la effettiva perdita di parte della clientela, con compromissione anche della credibilità e del buon nome de LA TE. S.r.l. (Società operante nel settore e nella zona dell’Alta Va. Susa sin dal 2004) dal momento che i clienti avevano effettuato gli ordinativi “per il tramite” de LA TE. S.r.l. e di conseguenza imputavano le ritardate o addirittura mancate forniture a LA TE. S.r.l. “direttamente” e non alla “sconosciuta” A.C.;

- che il danno per i disservizi e per la compromissione della credibilità e del buon nome della Società LA TE. S.r.l. viene indicato e quantificato in non meno di ulteriori Euro 3.000,00,  con riserva di ulteriormente comprovare e meglio quantificare in corso di causa ed in caso di mancata composizione transattiva.

- che, per quanto sopra, il danno complessivo patito dalla Società LA TE. S.r.l. in

relazione ai ritardi nelle forniture, alla disorganizzazione ed alle “problematiche” di A.C. verificatesi nel corso del “tormentato” rapporto di collaborazione commerciale, viene indicato e quantificato, per le causali di cui sopra in non meno di complessivi Euro 16.872,20 (Euro 8.872,20 per compensazioni + Euro 5.000,00 per impiego di mezzi e personale proprio sottratto alle altre mansioni + Euro 3.000,00 per danni all’immagine ed alla credibilità aziendale = Euro 16.872,20), somma che LA TE. S.r.l., in via di eccezione di compensazione, richiede che venga dedotta dalla residua somma richiesta da A.C. ;

- che, a fronte di un asserito debito in sorte capitale pari ad Euro 76.796,97, medio termine, la società LA TE. S.r.l. ha provveduto al versamento di complessivi Euro 60.000,00, con un “residuo” ancora asseritamente dovuto pari ad Euro 16.796,97, da porsi però in compensazione con i controcrediti ed i danni patiti, indicati e quantificati in non meno di Euro 16.872,20, il che appalesa come, ad oggi, nella realtà nulla sia dovuto da La Te. nei confronti di A.C. (nemmeno volendo considerare eventuali interessi o le “esorbitanti” spese di procedura di controparte).

- che, infine, preme rimarcare come la volontà della Società LA TE. S.r.l. di definire la situazione con A.C. ed effettuare, in tempi ragionevoli, il pagamento di quanto EFFETTIVAMENTE dovuto, sia stata ripetutamente manifestata e confermata sin dalla fase stragiudiziale nelle comunicazioni tra rispettivi difensori (si producono, cfr all, quelle trasmesse in forma non riservata), facendo inoltre fattivamente seguire, in tempi rapidissimi, il versamento di acconti per ben Euro 13.500,00.

Senonché, nel conteggio sopra indicato si è già tenuto conto degli acconti corrisposti dall’attuale parte attrice opponente alla controparte.

Invece, in favore della parte attrice opponente non possono riconoscersi i “servizi aggiuntivi e suppletivi” ed i  danni, tenuto conto della genericità delle relative allegazioni e della carenza di prove idonee in proposito.

 

3.4. Pertanto, alla data dell’instaurazione del presente giudizio di opposizione, il credito vantato dalla parte convenuta opposta ammontava alla somma di Euro 15.564,77, pari alla differenza tra quanto ancora da versare in virtù del decreto ingiuntivo (per Euro 76.796,97 in linea capitale) e gli acconti ricevuti in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per complessivi Euro 60.000,00, nonché l’importo complessivo di cui alle fatture nn. 157 e 158 dell’8.8.2019 della società LA TE. S.R.L. S.r.l. per complessivi Euro 1.232,20, oltre interessi conteggiati dalla data di scadenza delle fatture sino al soddisfo ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 ed oltre alle spese per il recupero delle somme ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 pari ad Euro 1.196,00.

 

3.4. Come si è detto, con Ordinanza datata 02.03.2020 provvisoriamente esecutiva, il Giudice Istruttore ha ingiunto, ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., alla parte attrice opponente società LA TE. S.R.L. S.r.l. di pagare in favore della parte convenuta opposta la predetta somma di Euro 15.564,77 (pari alla differenza tra quanto ancora da versare in virtù del decreto ingiuntivo per Euro 76.796,97 in linea capitale e gli acconti ricevuti in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per complessivi Euro 60.000,00, nonché l’importo complessivo di cui alle fatture nn. 157 e 158 dell’8.8.2019 della società LA TE. S.R.L. S.r.l. per complessivi Euro 1.232,20), oltre interessi conteggiati dalla data di scadenza delle fatture sino al soddisfo ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, oltre alle spese per il recupero delle somme ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 pari ad Euro 1.196,00 ed oltre alle spese del procedimento, pari ad Euro 2.135,00 per compensi ed Euro 406,50 per esposti, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.

Sul punto, si deve osservare che la durata nel tempo e le sorti dell’Ordinanza “di ingiunzione” ex art. 186 ter c.p.c. (a prescindere dalla sua ultrattività nel caso di estinzione del processo) sono strettamente legate alla pronuncia della Sentenza definitiva. Com’è noto, infatti, siffatta Ordinanza “è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma” (cfr. art. 186 ter, 3° comma, c.p.c.).   

Pertanto, ove il processo pervenga alla sua meta naturale, l’Ordinanza in questione è destinata ad essere sostituita ed assorbita dalla Sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena e, precisamente, nel caso di Sentenza di accoglimento, quest’ultima, in virtù della provvisoria esecutorietà conferitale dall’art. 282 c.p.c., è idonea a reggere l’efficacia esecutiva che eventualmente era già  dell’Ordinanza.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti affermato che “La disciplina contenuta nell’art. 186 ter c.p.c., con riferimento all’ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l’apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e 178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l’autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale”(cfr. in tal senso:  Cass. civile, Sezioni Unite, 29 gennaio 2007, n. 1820 in Diritto & Giustizia 2007 ed in Giust. civ. Mass. 2007, 1).

 

3.5. Pertanto, nel caso di specie, deve innanzitutto confermarsi l’Ordinanza datata 02.03.2020 provvisoriamente esecutiva, con cui il Giudice Istruttore ha ingiunto, ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., alla parte attrice opponente società LA TE. S.R.L. S.r.l. di pagare in favore della parte convenuta opposta la predetta somma di Euro 15.564,77 (pari alla differenza tra quanto ancora da versare in virtù del decreto ingiuntivo per Euro 76.796,97 in linea capitale e gli acconti ricevuti in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per complessivi Euro 60.000,00, nonché l’importo complessivo di cui alle fatture nn. 157 e 158 dell’8.8.2019 della società LA TE. S.R.L. S.r.l. per complessivi Euro 1.232,20), oltre interessi conteggiati dalla data di scadenza delle fatture sino al soddisfo ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, oltre alle spese per il recupero delle somme ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 pari ad Euro 1.196,00 ed oltre alle spese del procedimento, pari ad Euro 2.135,00 per compensi ed Euro 406,50 per esposti, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.

Peraltro, si deve dare atto che in corso di causa (e, precisamente, in data 23.6.2020) la società LA TE. S.r.l. ha provveduto all’integrale pagamento alla parte convenuta opposta delle predette somme indicate nella citata Ordinanza ingiunzione ex art 186 ter c.p.c., come riferito da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni definitive.

 

3.6. Il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di  Euro 76.796,97 in linea capitale dev’essere revocato, tenuto conto che, secondo l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, meritevole di essere condiviso, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall’opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448  in Giust. civ. Mass. 1993, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I, 2041;  in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Bari sez. IV, 13 ottobre 2015 n. 4348 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Milano sez. XIII, 05 settembre 2014 n. 10798 in Redazione Giuffrè 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Pistoia, 17 giugno 2013, n. 59 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n. 19310 in Redazione Giuffrè 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in Redazione Giuffrè 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. civile, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, sez. II, 12 agosto 2005, n. 16911; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n. 1657; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15186; Cass. civile, sez. lav., 1 dicembre 2000, n. 15339; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 1999, n. 5074; Cass. civile, sez. lav., 12 dicembre 1998, n. 12521; Cass. civile, sez. II, 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. civile, sez. III, 5 giugno 1997, n. 5007; Cass. civile, sez. I, 21 marzo 1997, n. 2552; Cass. civile, sez. III, 21 dicembre 1995, n. 13027).

 

3.7. Le ulteriori domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate.

 

 

 

4. Sulle spese processuali del procedimento monitorio

4.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l’onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenzabarese.it 2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469;   Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764;  Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126;  Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).

 

4.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte gravare integralmente sulla parte attrice opponente sia in quanto, come si è detto in precedenza, gli acconti sono stati corrisposti alla parte convenuta opposta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, sia in quanto le domande di risarcimento danni proposte dalla parte attrice opponente si sono rivelate infondate.

Pertanto, la parte attrice opponente dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del procedimento monitorio, in Euro 2.135,00 per compensi, Euro 406,50 per esposti, oltre al 15% sui compensi per  spese generali, IVA, CPA e successive occorrende.

 

5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.

5.1. Tenuto conto dei rilievi che precedono e della soccombenza della parte attrice opponente, quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014), secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” (essendo stata accertato un credito pari ad Euro rientrante in tale scaglione alla data dell’instaurazione del presente giudizio di opposizione):

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 2.700,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, limitata alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed alla produzione di documenti;

Euro 4.050,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 10.730,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

 

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile,  in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 24787/2019 R.G. promossa dalla società LA TE. S.R.L. S.r.l., in persona della legale rappresentante pro tempore, sig.ra A. Mariantonietta (parte attrice opponente) contro la società A.C. S.r.l. (già A.C. S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. VA. Enrico (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta le deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.

2) Conferma l’Ordinanza datata 02.03.2020 provvisoriamente esecutiva, con cui il Giudice Istruttore ha ingiunto, ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., alla parte attrice opponente società LA TE. S.R.L. S.r.l. di pagare in favore della parte convenuta opposta la predetta somma di Euro 15.564,77 (pari alla differenza tra quanto ancora da versare in virtù del decreto ingiuntivo per Euro 76.796,97 in linea capitale e gli acconti ricevuti in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo per complessivi Euro 60.000,00, nonché l’importo complessivo di cui alle fatture nn. 157 e 158 dell’8.8.2019 della società LA TE. S.R.L. S.r.l. per complessivi Euro 1.232,20), oltre interessi conteggiati dalla data di scadenza delle fatture sino al soddisfo ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, oltre alle spese per il recupero delle somme ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002 pari ad Euro 1.196,00 ed oltre alle spese del procedimento, pari ad Euro 2.135,00 per compensi ed Euro 406,50 per esposti, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende (dando atto che in corso di causa la società LA TE. S.r.l. ha provveduto all’integrale pagamento alla parte convenuta opposta delle predette somme indicate nella citata Ordinanza ingiunzione ex art 186 ter c.p.c.).

3) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7817/2019, datato 16/08/2019, depositato in data 19/08/2019.

4) Rigetta le (altre) domande ed eccezioni proposte della parte attrice opponente società LA TE. S.R.L. S.r.l., in persona della legale rappresentante pro tempore.

5) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società LA TE. S.R.L. S.r.l., in persona della legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.135,00 per compensi, Euro 406,50 per esposti, oltre al 15% sui compensi per  spese generali, IVA, CPA e successive occorrende.

6) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente società LA TE. S.R.L. S.r.l., in persona della legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 10.730,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

Così deciso in Torino, in data 24 febbraio 2021.

  IL GIUDICE

  Dott. Edoardo DI CAPUA