Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25005 - pubb. 17/03/2021

Il cessionario di crediti in blocco deve provare l'effettiva titolarità del credito e l'inclusione del medesimo nell'operazione

Tribunale Lecce, 19 Febbraio 2021. Est. Errede.


Prova della effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria di crediti in blocco - Pubblicazione avviso di cessione in G.U. - Insufficienza - Difetto di legittimazione sostanziale

Esecuzione immobiliare - Prova effettiva titolarità del credito in capo al cessionario - Mancanza - Esclusione dalla distribuzione



L’avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (e/o l'iscrizione nel registro delle imprese) non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto; non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell’atto.

Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

La creditrice - cessionaria di crediti in blocco intervenuta in sostituzione del creditore originario procedente - che non prova la effettiva titolarità del credito deve essere esclusa dalla distribuzione del ricavato dalla vendita. (Alessandra Fabiani) (riproduzione riservata)


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