Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24882 - pubb. 17/02/2021
Responsabilità della banca e onere della prova del danno per interruzione della operatività della piattaforma virtuale di trading su criptovalute
ABF Milano, 04 Febbraio 2021. Pres. Lapertosa. Est. Cetra.
Trading criptovalute – Interruzione operatività piattaforma virtuale – Responsabilità banca – Richiesta risarcitoria – Onere della prova
Il cliente correntista che, lamentando il ritardo con il quale la banca ha stornato un bonifico erroneamente accreditato sul proprio conto corrente dalla piattaforma virtuale ***Stamp attraverso la quale il cliente realizzava trading su criptovalute, formula una richiesta risarcitoria per perdita di chance e inadempimento contrattuale, anche per la perdita di tempo, fondata sul conseguente blocco dell’attività di trading per circa due mesi, è tenuto a fornire sia la prova, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, della realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta, sia quella della sussistenza di una lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, sempre che la lesione sia grave e il danno non sia futile. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti
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